Barriere architettoniche: volumi tecnici computabili se l’intervento è ampliamento (TAR Trentino-Alto Adige n. 12 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche impongono, nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di interi edifici con più di tre livelli fuori terra, l’osservanza delle prescrizioni tecniche relative alle scale e all’installazione dell’ascensore, ma non enunciano alcun principio generale sul computo della cubatura. L’esenzione dal calcolo della volumetria dei volumi tecnici indispensabili per adeguare gli edifici esistenti alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche opera solo quando l’intervento consista in un adeguamento dell’edificio esistente e non quando si tratti di ristrutturazione integrale con ampliamento volumetrico in sopraelevazione. La prevalenza delle norme sulle barriere architettoniche rispetto alle disposizioni edilizie e urbanistiche comunali opera solo in caso di contrasto e non attribuisce alle prime alcun effetto di esonero dal computo volumetrico.

Il Fatto

La società ricorrente, promissaria acquirente di un edificio residenziale di tre appartamenti in Bolzano, insieme al progettista e al proprietario promittente venditore, presenta domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione dell’intero immobile con ampliamento volumetrico in sopraelevazione, finalizzata alla realizzazione di cinque unità abitative. Il progetto colloca il vano scala e il vano ascensore all’interno della sagoma dell’edificio.

Il Comune di Bolzano nega il permesso, rilevando che i volumi del vano scala e dell’ascensore, quantificati in 218,66 m³, non sono stati computati nella volumetria finale e che la deroga prevista per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche riguarda solo i volumi nuovi realizzati fuori sagoma. I ricorrenti impugnano il diniego, limitatamente al motivo relativo allo scomputo dei volumi, deducendo la violazione della L.P. 7/2002 e del D.P.P. 24/2020. Nelle more presentano una nuova istanza, anch’essa rigettata con provvedimento definitivo del 4.10.2023, avverso il quale propongono motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse sopravvenuto. La questione controversa riguarda la scomputabilità della volumetria dell’ascensore e del vano scala; la stessa questione è riproposta con i motivi aggiunti avverso il secondo diniego, sicché l’interesse a una decisione sul primo ricorso non è più attuale.

Nel merito, il Tribunale respinge la tesi secondo cui le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche non rileverebbero mai ai fini del calcolo della cubatura. L’art. 5 della L.P. 7/2002 impone, nella ristrutturazione di interi edifici, l’osservanza delle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità; nessuna disposizione si occupa però della volumetria generata da tali opere né del suo computo o esonero. L’art. 4 della L.P. 7/2002 si limita a prevedere la prevalenza delle norme sulle barriere architettoniche rispetto ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici contrastanti, con salvezza delle distanze legali.

Il Collegio esclude poi che l’art. 12 delle preleggi, invocato dai ricorrenti, sia applicabile all’interpretazione del regolamento provinciale, atto formalmente amministrativo e sostanzialmente normativo. Le norme d’attuazione al piano urbanistico comunale di Bolzano escludono dal computo solo i volumi tecnici indispensabili per adeguare gli edifici esistenti alle norme in materia di barriere architettoniche, e la stessa disciplina risulta dal D.P.P. 24/2020, come novellato dal D.P.P. n. 8/2021.

Poiché il progetto consiste in una ristrutturazione integrale con ampliamento volumetrico in sopraelevazione, non si verte in ipotesi di adeguamento di edificio esistente: il legislatore qualifica infatti l’ampliamento esterno alla sagoma come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. e) 1), L.P. 6/2018. Il Tribunale richiama sul punto la propria sent. n. 46/2019, confermata da Cons. Stato n. 6652 del 2022, che ha escluso l’applicabilità delle deroghe in materia di barriere architettoniche al nuovo vano ascensore di un progetto di riqualificazione energetica con ampliamento.

Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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