L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 13 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione consegue al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio perseguita con il ricorso. La caducazione degli atti che costituiscono il presupposto del provvedimento impugnato, intervenuta per effetto di una decisione giurisdizionale definitiva, travolge il provvedimento stesso e fa venir meno l’interesse del ricorrente, perché un eventuale esito positivo del giudizio non potrebbe più giovargli. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., restando irrilevante l’esame del merito dei motivi.

Il Fatto

La ricorrente, società proprietaria tavolare di un’area classificata dal 2008 come zona per opere e impianti pubblici CV, aveva proposto la trasformazione del fondo in zona residenziale B3 – zona di completamento ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, della L.P. n. 13/1997. Il Comune di Bolzano aveva condiviso la proposta e sottoscritto apposita convenzione. Con deliberazione n. 929 dell’11.08.2015 la Giunta provinciale aveva approvato la modifica di piano, introducendo d’ufficio alcune condizioni, poi annullate dal T.R.G.A. con sentenza n. 259/2017.

Successivamente, senza contraddittorio con la società, la Giunta provinciale adottava la delibera n. 1048 del 03.10.2017, con cui rigettava la trasformazione già approvata. La società impugnava tale provvedimento e il parere negativo della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, deducendo violazione del legittimo affidamento, difetto di motivazione, contraddittorietà con le precedenti determinazioni e sconfinamento nel potere pianificatorio comunale. Nel corso del giudizio la Provincia eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità, richiamando gli effetti di una decisione del Consiglio di Stato che aveva ripristinato la destinazione a verde privato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’interesse a ricorrere e ritiene il gravame improcedibile, prima ancora che infondato. Il punto di partenza è la pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello avverso la sentenza del T.R.G.A. n. 47/2018, con cui era stato annullato l’inserimento sulla particella di una zona di completamento con piano di attuazione, in luogo del ripristino del previgente regime di verde privato.

Da tale decisione definitiva deriva l’annullamento sia della delibera della Giunta comunale, sia della delibera del Consiglio comunale che prevedevano la trasformazione dell’area. Tali provvedimenti rappresentano gli atti prodromici non solo della delibera della Giunta provinciale n. 929/2015, ma anche della delibera n. 1048/2017, oggetto del giudizio.

Il Tribunale qualifica come decisiva la caducazione degli atti di iniziativa e di prosecuzione del procedimento amministrativo. Essa implica la perdita di efficacia del provvedimento gravato e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Una pronuncia favorevole alla ricorrente non le consentirebbe, infatti, di conseguire il bene della vita per il quale ha agito.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita, di modo che l’esito eventualmente positivo del ricorso non potrebbe più giovare al ricorrente (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, n. 467 del 15.02.2013, che richiama Consiglio di Stato, sez. V, n. 6530 del 23.12.2008).

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della Provincia e nessuna statuizione per il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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