Ottemperanza al giudicato civile: divieto di discostarsi dal dispositivo (TAR Lazio n. 4208 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza civile, il giudice amministrativo non può che attenersi esattamente a quanto deciso con la condanna civile di cui si chiede l’esecuzione, senza poter avere riguardo alle somme per come determinate nell’ambito della pendente procedura di esecuzione civile. La cumulabilità dei due mezzi processuali – esecuzione innanzi al giudice ordinario e ottemperanza innanzi al giudice amministrativo – non esclude che il thema decidendum del giudizio di ottemperanza resti circoscritto al dispositivo della sentenza da eseguire. Non sussiste, inoltre, un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. tra il giudizio di ottemperanza e il giudizio di appello avverso la sentenza resa nella procedura di esecuzione civile, non determinandosi i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.
Il Fatto
La Fondazione ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione VI civile, con la quale l’Asl Roma 2 era stata condannata, in ragione dell’inadempimento di due contratti di locazione, al pagamento di canoni, oneri accessori, spese di riscaldamento e di registrazione, oltre interessi. La ricorrente ha quantificato il credito rimasto insoddisfatto in un importo di gran lunga superiore a quello risultante dal titolo, richiamando la sentenza resa dal Tribunale ordinario nell’ambito della procedura di esecuzione civile avviata per la medesima condanna.
L’Asl Roma 2 si è costituita chiedendo la sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto all’appello pendente avverso la sentenza esecutiva e, nel merito, il rigetto della domanda. Con ordinanza il Collegio ha disposto una CTU per determinare l’esatto ammontare del credito, avendo rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente ricomprendeva voci non riconducibili al dispositivo della sentenza ottemperanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, ribadendo che non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., difettando un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di ottemperanza e quello di appello avverso la sentenza resa nella procedura esecutiva. Ha inoltre confermato il principio – già enunciato nell’ordinanza istruttoria – secondo cui, sebbene l’ordinamento non escluda la cumulabilità dei due mezzi processuali, in sede di ottemperanza del giudicato civile il giudice amministrativo deve attenersi esattamente al dispositivo della condanna: nel caso di specie, ciò comportava la necessità di determinare in via istruttoria i canoni a scadere fino al rilascio, con gli interessi convenzionali del 3% annuo, e gli interessi legali sulle somme liquidate per oneri accessori, non potendosi fare riferimento alle somme determinate nella pendente esecuzione civile.
Il CTU, attenendosi al dispositivo della sentenza ottemperanda, ha accertato che il prospetto allegato dalla ricorrente ricomprendeva crediti esulanti dalla statuizione giudiziale e che la richiesta applicava erroneamente il tasso del 3% all’intero credito, senza distinguere tra interessi legali e interessi convenzionali. Con riferimento al primo contratto di locazione, il credito per oneri accessori e spese di riscaldamento è risultato integralmente estinto, mentre per il secondo contratto è residuato un credito limitato; analogamente, per i canoni di locazione, il consulente ha analiticamente quantificato il residuo, distinguendo tra capitale e interessi maturati.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti del credito residuo accertato dal CTU, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 82.617,3 entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria o un funzionario delegato. Il costo della CTU è stato posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, con compensazione delle spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
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