Base d’asta TPL e costi organizzativi rimessi al concorrente (TAR Liguria n. 771 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione degli importi a base di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, i costi riconducibili alla sfera organizzativa del singolo concorrente — come le percorrenze a vuoto a inizio e fine turno e la gestione delle pause di inattività — non devono essere computati dalla stazione appaltante, dipendendo dall’ubicazione dell’autorimessa e dall’articolazione dei turni propri dell’operatore. L’individuazione dei criteri e delle metodologie di quantificazione della base d’asta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione aggiudicatrice, non essendo configurabile un obbligo di adottare uno specifico metodo elaborato dal concorrente. Le censure alla sostenibilità degli importi a base di gara devono essere specifiche e tempestive: le deduzioni introdotte solo nella memoria illustrativa costituiscono motivi nuovi e sono inammissibili. Il rigetto delle doglianze sulla base d’asta travolge, per derivazione, i motivi aggiunti che censurino la verifica di sostenibilità dell’offerta in quanto fondata su quel medesimo presupposto.

Il Fatto

La ricorrente, operatore del trasporto pubblico locale, ha impugnato gli atti di indizione della gara bandita dalla società di mobilità per l’affidamento del servizio integrativo e a chiamata, articolata in tre lotti. Con un unico motivo ha dedotto la non remuneratività degli importi a base di gara, sostenendo che la stazione appaltante non avrebbe computato le percorrenze a vuoto, le pause di inattività e il maggior costo del personale imposto dalla clausola sociale.

Respinta l’istanza cautelare, nelle more è intervenuta la revoca in autotutela del lotto 3 e l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 a un altro concorrente. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, deducendone l’invalidità derivata e un vizio proprio della verifica di sostenibilità economica dell’offerta. Entrambe le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso per il lotto 3, revocato in via di autotutela, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm. Ha poi verificato la specificità delle censure, ritenendo sufficientemente dettagliato il ricorso principale ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. d) cod. proc. amm., e ha invece qualificato come motivi nuovi — dunque inammissibili — le ulteriori doglianze introdotte solo con la memoria illustrativa.

Nel merito, la questione centrale riguardava la computabilità delle percorrenze a vuoto. Il Tribunale ha osservato che si tratta di voci evidentemente correlate alla sfera organizzativa del singolo operatore, poiché dipendono dall’ubicazione dell’autorimessa, non conoscibile ex ante dalla stazione appaltante. Ha aggiunto che, come dimostrato dalla resistente, si tratta di costi normalmente non considerati nei documenti di gara di procedure analoghe, e che i mezzi impiegati, di ridotte dimensioni, potrebbero sostare anche in aree pubbliche.

Quanto allo studio universitario invocato dalla ricorrente, il Collegio ha opposto un assorbente rilievo: la scelta dei criteri di determinazione degli importi rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non essendo ammissibile imporle un metodo specifico. Nel caso concreto, inoltre, lo studio parametrava il costo standard sul servizio ordinario, non comparabile con il servizio integrativo oggetto della gara.

Sul costo del personale, il Tribunale ha rilevato che quasi tutti gli autori dei gestori uscenti risultano inquadrati nel parametro retributivo di ingresso, che la ricorrente non ha indicato quante progressioni si sarebbero maturate e che il costo orario assunto dalla stazione appaltante eccedeva quello base del CCNL autoferrotranvieri. Le censure sono state quindi giudicate infondate.

Da ciò è derivato il rigetto dei motivi aggiunti: il vizio qualificato come proprio attiene alla verifica di sostenibilità dell’offerta compiuta su importi asseritamente inadeguati e, in realtà, si risolve in un vizio derivato, cadendo con il rigetto del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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