Difformità dal titolo edilizio e ordine di demolizione: irrilevante l’usucapione del suolo (TAR Valle d’Aosta n. 1 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un manufatto in difformità dal titolo abilitativo, per essere stata la costruzione localizzata su area diversa da quella assentita, integra una difformità edilizia che legittima la diffida alla demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’onere di provare la conformità urbanistica ed edilizia del bene effettivamente costruito grava sul proprietario che impugna il provvedimento repressivo. L’accertata difformità rende irrilevante ogni indagine sulla titolarità pubblica o privata del suolo: l’eventuale usucapione in favore dei ricorrenti non sana l’illecito posto a fondamento dell’ordine di demolizione. La circostanza che l’epoca di edificazione preceda il testo unico sull’edilizia non esclude l’esigenza del titolo, ove la normativa regionale vigente all’epoca lo richiedesse.
Il Fatto
Tre ricorrenti hanno impugnato la diffida con cui il Comune ha intimato la demolizione, entro novanta giorni, di un basso fabbricato ad uso deposito e il ripristino dei luoghi. Il manufatto ricade in parte su un terreno censito al catasto in favore dei ricorrenti e in parte su un’area asseritamente pubblica. Il Comune ha ravvisato la realizzazione in totale difformità, o comunque con variazioni essenziali, rispetto al titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2, L.R. n. 11/1998.
I ricorrenti hanno dedotto il difetto di istruttoria sotto molteplici profili: l’errore di localizzazione sarebbe stato determinato dall’imprecisione degli strumenti topografici dell’epoca; il manufatto risalirebbe a epoca anteriore all’esigenza del titolo edilizio; l’area sarebbe stata posseduta ultraventennalmente, con acquisto per usucapione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha accolto la domanda al solo fine di conservare integra la res adhuc integra nel tempo necessario all’approfondimento nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure, tutte volte a contestare il difetto di istruttoria, e le ritiene infondate. Dagli atti emerge che i ricorrenti non sono titolari di alcun titolo abilitativo per il manufatto: lo stesso è stato costruito in difformità rispetto al progetto originario, assentito con autorizzazione comunale e con nota del Presidente della Giunta regionale, che localizzava l’intera costruzione su un diverso mappale.
La difformità è riconosciuta dagli stessi ricorrenti. La relazione del tecnico comunale, redatta all’esito delle operazioni in contraddittorio, documenta che il manufatto occupa suolo pubblico per quattordici metri quadri e che il lato del fabbricato coincide con la vecchia dividente catastale, ciò che dimostra come il limite della proprietà fosse noto all’epoca dell’edificazione. Neppure l’istanza presentata dal dante causa per la trasformazione in autorimessa contemplava la costruzione sulla particella interessata.
La difformità non è stata oggetto di successiva sanatoria. A fronte di un’istruttoria completa, i ricorrenti non hanno provato la conformità urbanistica ed edilizia del bene effettivamente costruito. Il Collegio ritiene quindi legittimo il provvedimento di diffida e di rimessione in pristino.
Non merita accoglimento la tesi secondo cui, essendo il bene edificato prima del testo unico sull’edilizia, non fosse richiesto alcun titolo. La legge regionale della Valle d’Aosta 28 aprile 1960, n. 3 già imponeva il titolo, tanto che la dante causa aveva presentato apposita istanza per la realizzazione del fabbricato.
L’accertata difformità rende superfluo ogni approfondimento sulla titolarità del suolo. Anche ove si accertasse l’usucapione in favore dei ricorrenti, ciò non potrebbe sanare l’illecito alla base dell’ordine di demolizione. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.