Polizza unit linked: il coerede ha diritto di conoscere l’identità dei beneficiari (Cass. civ. Sez. III n. 24263 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mandato alle liti conferito con formula ampia, priva di limitazioni espresse, si riferisce a tutte le fasi di merito e non alla sola fase monitoria, ancorché questa sia menzionata. L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la caducazione definitiva del provvedimento monitorio: la riforma in appello, anche se conclusa con un dispositivo che impropriamente lo “conferma”, non ne determina la riviviscenza quale titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata, restando però chiaro il comando giudiziale di accoglimento della domanda originaria, da individuare nella relazione tra dispositivo e motivazione. Il coerede ha interesse a conoscere l’identità dei beneficiari di una polizza unit linked stipulata dal de cuius, poiché tale dato è centrale per identificare relictum e donatum e per valutare l’esperibilità delle azioni ereditarie.
Il Fatto
L’erede universale di un contraente deceduto, tramite procuratori speciali, ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società fiduciaria, con il quale le si ingiungeva di consegnare senza schermatura di nomi la documentazione relativa a una polizza unit linked, dopo il rifiuto opposto alla richiesta di indicare i beneficiari.
La società ha proposto opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale e chiedendo la revoca del decreto. Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari ma ha accolto nel merito l’opposizione, revocando il decreto. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione dell’erede, con dispositivo che, dopo l’accoglimento, “confermava” il decreto ingiuntivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la parte vittoriosa ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che deduce la nullità per procura limitata alla sola fase monitoria, è infondato. La formula del mandato, riprodotta nello stesso ricorso, autorizzava a promuovere il procedimento giudiziario “anche” di natura monitoria: latitudine tale da coprire tutte le fasi di merito in assenza di limitazione specifica, secondo un orientamento risalente e costante (Cass. n. 12171/2017; Cass. n. 3710/1987, con estensione alla fase esecutiva in Cass. n. 5790/1984).
Il secondo motivo censura la conferma di un decreto già revocato. La Corte riconosce l’improprietà della formula, ma la neutralizza sul piano interpretativo: il dispositivo premette l’accoglimento dell’appello, dimostrando l’intento di riformare la sentenza di primo grado, e il comando giudiziale, ricostruito nella relazione tra dispositivo e motivazione, è chiaro nel senso dell’accoglimento della domanda originaria. L’improprietà rileva su altro piano: l’accoglimento dell’opposizione caduca definitivamente il monitorio, che non rivive per effetto della riforma e non può fungere da titolo esecutivo (Cass. n. 20868/2017).
Il terzo motivo, sulla valutazione delle risultanze processuali, è infondato quanto al merito e inammissibile quanto al mezzo. Nel merito, il giudice d’appello ha correttamente individuato l’interesse della coerede a conoscere l’identità dei beneficiari per valutare un’eventuale azione di collazione, tenuto conto che i premi versati in vita possono essere soggetti a riduzione. Quanto al mezzo, la censura sollecita un diverso apprezzamento di prove e documenti.
La Corte precisa i confini dei due parametri invocati. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo denunciando che il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti, non che abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove (Cass. n. 11892/2016). L’omesso esame ex art. 360, n. 5, presuppone un fatto in senso storico-naturalistico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione, un punto della sentenza o un elemento istruttorio (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e n. 5745/2015; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 9895/2026).
Il quarto motivo reitera in sostanza il terzo e ne condivide la sorte. La Corte aggiunge un rilievo autonomo: anche espungendo il riferimento erroneo del giudice d’appello alla mancata dimostrazione del valore dei premi, la conoscenza dell’identità dei beneficiari resta centrale per identificare relictum e donatum, poiché il valore effettivo dell’asse è ricostruibile solo conoscendo quanto è stato donato e la sua riducibilità in ragione della qualità soggettiva del beneficiario. L’interesse del coerede sussiste inoltre in relazione alla stessa proposizione delle azioni ereditarie, rilevando l’identità dei beneficiari per valutare l’opportunità di insistere nell’agire. Ricorso rigettato, con condanna alle spese liquidate su valore indeterminabile e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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