Requisito di anzianità per dirigente avvocato e collaborazioni senza iscrizione all’albo (TAR Puglia n. 252 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’anzianità effettiva di cinque anni corrispondente alla professionalità richiesta dal bando va verificato avendo riguardo alle attività in concreto esercitate. L’attività di collaborazione prestata presso studi legali senza iscrizione all’albo non integra attività omologa a quella del professionista iscritto, perché non comprende le funzioni connesse allo ius postulandi. L’anzianità va quindi valutata con riferimento all’esercizio di tutte le attività qualificanti la figura professionale oggetto di reclutamento. Il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per difetto dei requisiti di partecipazione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, postulando la pendenza di un procedimento del quale l’interessato è già a conoscenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della ASL provinciale con cui è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato, bandito con precedente deliberazione del 2021. L’esclusione si fonda sulla ritenuta carenza del requisito dell’anzianità di cinque anni effettivi corrispondente alla medesima professionalità, previsto dall’art. 2 del bando.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera e l’accertamento del diritto all’ammissione alla selezione, sostenendo di aver maturato cinque anni e due mesi di attività effettiva attraverso due periodi di collaborazione presso studi legali, successivi all’abilitazione forense. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni dell’amministrazione. L’impugnazione di una delibera di esclusione da una procedura selettiva non conosce figure di controinteressati, non essendovi soggetti che dall’atto ritraggano un vantaggio immediato e diretto. Quanto alla mancata impugnazione della graduatoria finale, il ricorrente non se ne duole, ma mira ad avvantaggiarsene previo annullamento dell’esclusione: l’impugnazione è dunque superflua. L’interesse resta attuale perché la collocazione tra gli idonei non vincitori è stata disposta con espressa riserva connessa all’esito del giudizio.
Nel merito, il primo motivo contesta l’interpretazione del bando operata dall’amministrazione. Il Collegio ritiene che l’art. 2 richiedesse il titolo di avvocato, l’iscrizione all’albo e l’anzianità di cinque anni effettivi corrispondente alla medesima professionalità. Il requisito dell’anzianità effettiva, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, va verificato sulle attività in concreto esercitate.
La collaborazione svolta presso studi legali senza iscrizione all’albo non può essere considerata attività esattamente omologa a quella del professionista iscritto. Se è vero che l’attività forense ricomprende consulenza per cui l’iscrizione non è necessaria, è altrettanto vero che essa comprende attività connesse allo ius postulandi per le quali l’iscrizione è per legge richiesta. L’anzianità va quindi valutata con riferimento all’esercizio di tutte le attività qualificanti la figura professionale.
Infondato è anche il secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Secondo consolidato orientamento, i provvedimenti di esclusione per mancanza dei requisiti di partecipazione, postulando la pendenza di un procedimento del quale l’interessato è già a conoscenza, non esigono tale comunicazione. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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