Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 213 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, ma semplice agente amministrativo per debito di vigilanza. La categoria dei consegnatari soggetti al giudizio di conto è circoscritta dai artt. 32 e 33 del r.d. n. 827/1924 e dall’art. 6 del d.P.R. n. 254/2002 ai soli beni mobili, con gestione di cassa o di magazzino, esistenze iniziali e rimanenze finali. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, incompatibile con la gestione di immobili. Il giudizio di conto promosso nei confronti di tale soggetto è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito il conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Il conto elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, senza individuare una gestione di magazzino.

Il magistrato istruttore ha prospettato che il consegnatario, per i beni in relazione ai quali ha solo un debito di vigilanza, non sia tenuto alla resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni concordando con tale impostazione e chiedendo la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha insistito per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo regolamento stabilisce che gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che i consegnatari di beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione contabile, dovendo rendere il conto giudiziale della loro gestione. Gli artt. 32 e 33 collegano il debito del consegnatario alla specie, qualità, categoria e valore dei beni mobili risultanti dagli inventari.

Il riferimento decisivo è l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue, in base alle modalità di gestione e rendicontazione, gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi no.

La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali. L’art. 93 del T.U.E.L. non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili, immobili o entrambi: la sua interpretazione sistematica non può prescindere dalla disciplina statale. Le divergenze lessicali tra i due testi non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità del giudizio di conto nel codice della giustizia contabile.

Il consegnatario si caratterizza per un debito di materie o oggetti esclusivamente mobili, con gestioni di cassa o magazzino e obbligo restitutorio, risultando incompatibile la gestione di beni immobili. Nel caso esaminato il conto contiene una elencazione generale dei beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto, con assenza di pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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