BFP serie 18A: prescrizione dalla scadenza e onere informativo dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 4757 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i BFP appartenenti alla serie a 18 mesi il termine di prescrizione del diritto al rimborso non decorre dal 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma dal giorno della sottoscrizione maggiorato di 18 mesi esatti, in ragione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, ma integra un illecito permanente che si protrae fino alla maturazione del termine e legittima una domanda risarcitoria autonoma, il cui dies a quo si colloca al giorno di maturazione della prescrizione stessa.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere intestatario di tre BFP della serie 18A, sottoscritti in data 13.09.2005, e di averne chiesto il rimborso. L’intermediario ha opposto un rifiuto per intervenuta prescrizione. Il ricorrente agisce quindi davanti all’Arbitro per ottenere la liquidazione dei buoni che ritiene non prescritti.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia e ratione temporis dell’Arbitro. Nel merito sostiene che i buoni avevano durata massima di 18 mesi e che il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza, senza che i titoli presentino alcuna irregolarità idonea a indurre i sottoscrittori a ritenerli di altra tipologia o serie.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia, richiamando i precedenti del Collegio e i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013. Respinge anche l’eccezione di incompetenza temporale: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma il momento in cui il rimborso è stato rifiutato, come ribadito nella decisione n. 4656 del 21 marzo 2022.
Sul merito, il Collegio esamina il regolamento del prestito della serie 18A. L’art. 3 prevede che i buoni abbiano durata massima di 18 mesi dalla sottoscrizione e siano liquidati, capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. L’art. 10 stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono, a favore dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.
Il Collegio richiama la decisione n. 8056/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento solo a condizione che i decreti istitutivi lo prevedano. Rileva tuttavia che tale principio non si applica ai BFP a 18 mesi, per il diverso tenore letterale delle condizioni: per questi titoli il dies a quo della prescrizione è il giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti.
Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio richiama la decisione n. 17814 del 10.7.2019 e, da ultimo, la decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025 del Collegio di Coordinamento. L’omissione non impedisce l’eccezione di prescrizione, ma pregiudica il diritto del sottoscrittore a un’informazione completa e obbliga l’intermediario al risarcimento del danno per la ridotta probabilità di attivarsi in tempo utile. Si tratta di un illecito permanente che si protrae fino alla maturazione della prescrizione.
Verificata la competenza ratione temporis per la domanda risarcitoria con riferimento al giorno di maturazione della prescrizione, il Collegio accerta che la sottoscrizione risale al 13.09.2005 con scadenza al 13.03.2007, che il termine prescrizionale è decorso dal 13.03.2007 ed è maturato il 14.03.2017, mentre la richiesta di rimborso è stata presentata per la prima volta l’8.07.2025. Respinge pertanto la domanda di rimborso e dichiara inammissibile la domanda di risarcimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.