Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza dell’ABF (ABF Collegio di Roma n. 4758 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, l’ABF è competente sia sotto il profilo temporale sia sotto quello materiale. Quanto al primo, ai fini della domanda di accertamento dell’esigibilità del credito rileva non la data di emissione o di scadenza del titolo, ma quella del rifiuto del rimborso. Quanto al secondo, i buoni fruttiferi non costituiscono prodotti finanziari oggetto di collocamento ai sensi del TUF, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, con la conseguente applicabilità della disciplina sulla trasparenza. Nel merito, ove i decreti istitutivi prevedano la liquidazione del buono al termine dell’anno successivo a quello di emissione, il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento e la prescrizione decennale decorre dal giorno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale della serie AA2, ha contestato il rifiuto opposto dall’intermediario alla richiesta di rimborso, motivato dall’intervenuta prescrizione del titolo. Il reclamo è stato presentato il 20.6.2025 e la richiesta di rimborso in forma scritta è stata inoltrata nella stessa data.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, per essere i buoni stati emessi prima del 1° gennaio 2009, e ratione materiae, qualificando i buoni come prodotti finanziari sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Nel merito ha sostenuto che, essendo il titolo sottoscritto il 15.6.2001 e avendo durata massima di sette anni, la scadenza era fissata al 15.6.2008 e la prescrizione sarebbe maturata il 16.6.2018, ben prima del reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sul piano temporale richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, secondo cui, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito, non assume rilievo la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Poiché il rifiuto è intervenuto nel 2025, la controversia rientra nella competenza dell’Arbitro.
Sul piano materiale il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5674/2013, che, raccordando le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.7.2009 con l’art. 1, comma 1-ter, TUF, ha negato ai buoni postali la qualifica di strumenti finanziari e, in via derivata, di prodotti finanziari suscettibili di collocamento, per la loro incedibilità e la mancata destinazione alla negoziazione sui mercati. L’eccezione è pertanto disattesa, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi.
Nel merito il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. Il d.m. 29.3.2001 prevede che i buoni della serie AA2 siano liquidati, in capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000 dispone che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo per capitale e interessi, e l’art. 10, comma 2, del medesimo decreto estende tale disciplina ai titoli emessi e non ancora prescritti. Viene richiamata anche la decisione del Collegio di coordinamento n. 8056/2019, secondo cui, ove i decreti istitutivi facciano riferimento al termine dell’anno successivo a quello di emissione, il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, il Collegio richiama l’art. 2935 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: l’impossibilità di far valere il diritto rileva solo se derivante da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o da ostacoli di mero fatto. Nel caso concreto, la sottoscrizione risale al 15.6.2001 e la scadenza al 31.12.2008; il termine prescrizionale è pertanto decorso dal 1.1.2009 ed è maturato il 1.1.2019. La richiesta di rimborso è stata inoltrata solo il 20.6.2025, oltre il termine. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
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