Visura camerale va prodotta dal cliente per segnalazione in SIC (ABF Collegio di Palermo n. 3637 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alle segnalazioni nelle banche dati creditizie private, l’onere della prova dell’effettiva esistenza dell’iscrizione contestata grava sul cliente, che deve produrre la relativa visura; in mancanza, la domanda di cancellazione va rigettata per omesso assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2967 c.c., non potendo il Collegio valutare l’esistenza e la legittimità dell’iscrizione. L’obbligo di preavviso di segnalazione, previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC, sussiste ogniqualvolta il debitore sia una persona fisica, anche se non consumatore. Spetta all’intermediario provare che il cliente è stato posto in condizione di conoscere l’intenzione di segnalare il suo nominativo, ma tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, non essendo richiesto alcun requisito di forma; le lettere di sollecito inviate con sistema di spedizione tracciato via GPS sono idonee a dimostrare l’invio e la ricezione.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di un mutuo ipotecario concluso con l’intermediario convenuto, dopo aver esperito la fase di reclamo propone ricorso lamentando l’illegittima iscrizione ab origine di una segnalazione negativa nella banca dati CRIF (EURISC) e chiedendone la cancellazione. Sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione di preavviso di segnalazione al proprio indirizzo di residenza e di non essere stato oggetto di idonea valutazione della propria posizione. Non avanza domanda di risarcimento del danno.

L’intermediario eccepisce in via preliminare che nel ricorso non è allegata alcuna evidenza delle segnalazioni contestate, con conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio. Nel merito afferma di aver correttamente trasmesso i preavvisi con due lettere di sollecito, consegnate all’indirizzo indicato dalla controparte anche nel modulo di ricorso, come da evidenza del vettore. Chiede quindi il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla pacifica esistenza della segnalazione, ma rileva che né il ricorrente né l’intermediario producono la visura da cui evincere l’iscrizione contestata. Richiamando l’orientamento dei Collegi territoriali (Collegio di Palermo, decisione n. 293/25; Collegio di Bari, decisione n. 1147/25; Collegio di Milano, decisione n. 11386/22; Collegio di Bologna, decisioni n. 15630/22 e n. 9363/24), afferma che l’onere probatorio grava sul cliente e che, mancando la visura, la domanda va rigettata: l’assenza del documento determina l’impossibilità di valutare esistenza e legittimità dell’iscrizione.

Il Collegio esamina comunque il motivo relativo al preavviso, poiché l’intermediario non nega di aver segnalato il ricorrente. Ribadisce che l’obbligo informativo preventivo è previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, e che la sua funzione è rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, consentendogli di sanarlo prima dell’iscrizione. Il Collegio di Coordinamento ha precisato che l’obbligo sussiste quando il debitore è persona fisica, anche se agisce come professionista o imprenditore individuale (decisioni n. 9311/2016 e n. 4632/2023), mentre non rileva per le persone giuridiche (decisione n. 4140/2015).

Quanto alla prova, spetta all’intermediario dimostrare che il cliente è stato posto in condizione di conoscere l’intenzione di segnalare, potendo ricorrere a presunzioni semplici (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012). Nella specie l’intermediario ha prodotto due lettere di sollecito, aventi il medesimo contenuto e recanti il riferimento alla possibile segnalazione nei SIC in caso di mancato pagamento. Le comunicazioni risultano recapitate con il sistema “Fulmine” e consegnate in date documentate. Secondo l’orientamento dei Collegi (Collegio di Palermo, decisione n. 4601 del 12/05/2025; decisione n. 10624/2024; Collegio di Napoli, decisioni n. 1980/2023 e n. 3726/2020), tale sistema, pur privo di cartoline di ritorno, è idoneo a provare invio e ricezione perché traccia tutte le operazioni con certificazione GPS.

Il Collegio ritiene quindi soddisfatto l’onere dell’intermediario, anche considerato che il cliente non ha prodotto la visura né repliche. Quanto alla dedotta carenza del presupposto sostanziale, i riferimenti del ricorrente sono giudicati inconferenti perché attinenti alla Centrale dei Rischi e non ai SIC. Ai fini di legittimità della segnalazione nelle banche dati private bastano la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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