Inammissibilità del ricorso per vizi di motivazione sul ragionevole dubbio (Cass. pen. n. 14799/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione in tema di vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non si estende alla rivalutazione degli elementi di prova né alla verifica della correttezza della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito. La motivazione che esclude la consapevolezza della presenza delle persone offese in un luogo pubblico, fondata sul ragionevole dubbio, non è censurabile in sede di legittimità quando si risolva in una valutazione non manifestamente illogica delle emergenze istruttorie. Sono inammissibili le censure che, sotto il profilo della contraddittorietà o lacunosità, prefigurano una rilettura alternativa delle fonti di prova in senso sfavorevole all’imputato, fondata su dati congetturali non supportati da specifici travisamenti processuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 15 settembre 2025, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. L’imputato, sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle parti offese – l’ex convivente e i figli – con prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, era stato trovato presso i giardini pubblici di un comune, dove si trovavano la convivente e una figlia minore che egli aveva ripreso con il proprio smartphone da breve distanza.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la prova della consapevolezza dell’imputato della presenza delle persone offese nel parco, valorizzando la circostanza che il luogo si trovava anche nei pressi dell’abitazione dell’imputato, l’assenza del video sul telefonino, la mancata identificazione della figlia minore da parte di una teste e l’equivocità della condotta dell’imputato che, durante il controllo, aveva indicato la presenza della compagna, circostanza della quale poteva essersi avveduto proprio in quel momento. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo vizi di motivazione per contraddittorietà e illogicità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che le censure del Procuratore Generale si risolvono in una generica e alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità. Il Tribunale ha fondato l’assoluzione sul ragionevole dubbio, motivando in modo non manifestamente illogico in ordine alla mancata prova della consapevolezza dell’imputato della presenza delle persone offese nel parco. La valutazione degli elementi indiziari – la vicinanza del parco all’abitazione dell’imputato, l’assenza del video sul telefonino, l’equivocità della condotta durante il controllo – costituisce un apprezzamento di merito che non può essere rivalutato in sede di legittimità.
La Corte osserva che il ricorrente non ha indicato specifici travisamenti di emergenze processuali, ma si è limitato a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti, muovendo da dati puramente congetturali. In particolare, la censura relativa alla conoscenza dell’imputato circa la frequentazione abituale del parco da parte della convivente e dei figli non è idonea a scalfire il ragionamento del giudice di merito, che ha correttamente distinto tra la conoscenza astratta della frequentazione e la consapevolezza concreta della presenza in quel momento.
La Corte sottolinea che il giudice del merito ha adeguatamente motivato l’esclusione della prova della consapevolezza, richiamando il principio del ragionevole dubbio e valorizzando la pluralità di elementi che rendevano non univoca la ricostruzione accusatoria. Le argomentazioni del ricorrente, pur investendo formalmente il vizio di motivazione, si risolvono in una contestazione del merito, non consentita in sede di legittimità, non essendo ravvisabile la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione richiesta dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorso viene conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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