Sindacato di legittimità non è terzo grado di giudizio (Cass. pen. Sez. 3 n. 8026 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione non può spingersi a una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la coerenza strutturale della decisione, ossia l’esistenza di un apparato argomentativo privo di fratture logiche evidenti e macroscopiche. I costi deducibili non contabilizzati, al fine della determinazione dell’imposta evasa, vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza; mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori, legittimano la loro qualificazione come inesistenti. Il trattamento sanzionatorio, istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione in assenza di valutazioni manifestamente illogiche o arbitrarie.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato per l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione all’anno 2012 e aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 con riferimento all’anno 2013, rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione e riducendo l’importo della confisca. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo e in relazione al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricordato che il controllo di logicità demandato al giudice di legittimità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti né opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 16 del 1996, Di Francesco. Il compito del giudice di legittimità non è quello di valutare ex novo le emergenze processuali, rendendo un terzo grado di giudizio, ma di stabilire se i giudici di merito abbiano fornito una corretta interpretazione di esse e abbiano esattamente applicato le regole della logica.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato conto del percorso logico seguito, evidenziando come, fra le differenti ipotesi ricostruttive elaborate dal perito, avesse optato per quella più favorevole alla difesa, che escludeva dal computo i versamenti su conti di terzi e riconosceva tutti i costi emergenti dalla documentazione contabile disponibile, pur in assenza delle relative fatture passive. I giudici d’appello avevano inoltre esplicitamente affrontato il tema del margine di guadagno, ritenendo condivisibile l’osservazione del perito secondo cui il dato statistico di settore non è necessariamente vincolante per la singola impresa in un determinato anno d’imposta, e che la ricostruzione recepita era fondata su dati specifici acquisiti da una convergente pluralità di elementi documentali.
La Suprema Corte ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia di reati tributari, i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza, citando, tra le altre, Sez. 5, n. 40412 del 2019, Sez. 3, n. 8700 del 2019 e Sez. 3, n. 14821 del 2024, Tarricone. Le censure relative all’elemento soggettivo, concernenti lo stato psicologico dell’imputato e il significato da attribuire all’accettazione dell’eredità materna, sono state ritenute una mera riproposizione delle questioni già dedotte in appello, senza un reale confronto critico con le specifiche risposte fornite dalla Corte territoriale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la sentenza impugnata, facendo riferimento all’ammontare dell’imposta evasa e alla rilevanza delle carenze delle scritture contabili, offriva una motivazione adeguata a giustificare una pena ben al di sotto della media edittale, che non avrebbe richiesto alcuna specifica e dettagliata motivazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.