La costituzione di parte civile equivale a querela (Cass. pen. Sez. 5 n. 10271 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati per i quali il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto la procedibilità a querela, il nuovo regime di procedibilità trova applicazione anche per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. La previsione della procedibilità a querela, per la sua natura mista, sostanziale e processuale, e per la sua concreta incidenza sulla punibilità, comporta che il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., debba accertarne l’esistenza anche per i reati commessi prima della modifica. La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela, in quanto la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere desunta anche da atti che non ne contengono l’esplicita manifestazione. In assenza di costituzione di parte civile e di qualsiasi altro atto che esprima la volontà punitiva, il reato è improcedibile per difetto della condizione di procedibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la ricorrente responsabile di furto e di indebito utilizzo di carta di pagamento ai danni di due diverse persone offese. Avverso la sentenza d’appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto e la mancanza di tale condizione con riguardo a uno dei fatti contestati, non presentando la denuncia presentata dalla persona offesa i caratteri propri della querela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto è divenuto procedibile a querela e che, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 85 del medesimo decreto ha stabilito la decorrenza del termine per la presentazione della querela dalla data del 30 dicembre 2022, se la persona offesa aveva avuto in precedenza notizia del fatto.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che il nuovo regime di procedibilità si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Ha quindi affermato che il giudice deve accertare l’esistenza della condizione di procedibilità anche per i reati commessi prima della modifica, trattandosi di previsione di natura mista, sostanziale e processuale, che incide sulla punibilità dell’autore del fatto.
Nel caso di specie, relativamente al furto commesso ai danni della prima persona offesa, la censura è stata ritenuta infondata. La persona offesa si era infatti costituita parte civile e, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 40150 del 2018, tale costituzione non revocata equivale a querela, potendosi desumere da essa la volontà punitiva.
Diversa conclusione è stata raggiunta con riguardo al furto commesso ai danni dell’altra persona offesa, che non si era costituita parte civile. La verifica effettuata dalla Corte non ha evidenziato alcuna manifestazione di volontà punitiva, non essendo ravvisabile tale contenuto nell’atto di denuncia presentato né essendo stata successivamente proposta querela. Ne è derivata la sopravvenuta improcedibilità del reato e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, con eliminazione della relativa pena.
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Nota della Redazione
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