Blocco illegittimo del conto e risarcimento per indisponibilità delle somme (ABF Collegio di Roma n. 987 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco del conto corrente disposto dall’intermediario e protratto per oltre sei mesi senza alcuna motivazione concreta integra un inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto bancario. L’intermediario non può privare illegittimamente il cliente della disponibilità delle somme senza cagionare un danno, che è risarcibile in ragione della naturale fecondità del denaro e può essere liquidato in via equitativa. Restano invece estranei alla tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie, salvo che il danneggiato ne alleghi e provi la concreta lesione. La domanda di riattivazione del conto, implicando un facere infungibile, è sottratta al vaglio dell’Arbitro; se la banca vi ha provveduto nelle more, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
L’8.3.2025 la ricorrente ha aperto un conto presso la banca resistente, depositando circa 100.000,00 € provenienti da una liquidazione assicurativa. Il 18.3.2025 ha tentato di trasferire 10.000,00 € verso il conto del marito, ma il bonifico è stato bloccato per presunti controlli di sicurezza. Da allora il conto è rimasto sottoposto a limitazioni operative per oltre centoventi giorni, con istruzioni fornite esclusivamente in inglese e risposte definite generiche ed evasive.
Il 4.5.2025 la cliente ha presentato reclamo e il 22.7.2025 ha adito l’Arbitro. Solo il 28.8.2025 la banca ha sbloccato il conto, consentendo il trasferimento del saldo. La ricorrente ha chiesto la riattivazione dell’operatività, il rimborso dei maggiori interessi non maturati per 234,70 € e un risarcimento di 1.000,00 € per la mancanza di trasparenza e il disagio patito.
La motivazione del Collegio
La banca, pur rivendicando la legittimità del proprio operato e richiamando l’art. 23 dei Termini e Condizioni di Contratto e i propri obblighi normativi di verifica, ha riconosciuto alla cliente il rimborso di 234,70 € a titolo di differenza di interessi e di 20,00 € per le spese di ricorso. Ha invece contestato la domanda risarcitoria da 1.000,00 €, sostenendo il difetto di allegazione e di prova del pregiudizio.
Quanto alla domanda di sblocco, il Collegio rileva che essa implica un facere infungibile, come tale sottratto al proprio vaglio. Poiché l’intermediario ha affermato di aver consentito il trasferimento del saldo il 28.8.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul punto.
Sul danno da indisponibilità delle somme, il Collegio sottolinea che il blocco si è protratto per circa sei mesi senza che, anche in sede arbitrale, sia stata addotta alcuna motivazione. Ne deriva che l’intermediario ha indebitamente bloccato il conto e non può privare il cliente delle proprie disponibilità senza cagionare un danno, da valutare anche in ragione della naturale fecondità del denaro. Sul punto il Collegio richiama i propri precedenti (dec. n. 8460/2020; n. 4064/2023; n. 7951/2023; n. 1209/2024; n. 838/2025; n. 2929/2025).
Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio richiama le Sezioni Unite Civili n. 26972/2008 e la propria dec. n. 22907/2021: non sono generalmente risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie connessi agli aspetti più disparati della vita quotidiana. La domanda risarcitoria è quindi accolta solo entro i limiti del danno subito per il ritardo nello sblocco.
Tenuto conto dell’importo già spontaneamente versato dall’intermediario, il Collegio liquida in via equitativa un ulteriore importo di 100,00 € oltre a quanto già rimborsato, ponendo a carico della banca il contributo di 200,00 € alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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