Estinzione anticipata e rimborso oneri: criterio contrattuale e competenza temporale ABF (ABF Collegio di Roma n. 988 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rimborso degli oneri dovuti a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo sottoscritto prima del 25 luglio 2021, trovano applicazione i criteri elaborati dai Collegi dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021: i costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità pura, i costi up front secondo il metodo della riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, salvo diversa previsione contrattuale. La qualificazione delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione come up front è rimessa alla valutazione del Collegio. Le doglianze relative a operazioni o comportamenti antecedenti al sesto anno precedente al deposito del ricorso sono inammissibili ratione temporis.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario due contratti di finanziamento. Il primo, acceso nel marzo 2019, era stato estinto anticipatamente nel novembre 2024, in corrispondenza della rata n. 66 su 120. Il secondo era stato estinto il 31 maggio 2019. Per entrambi il ricorrente chiedeva l’equo rimborso degli oneri non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., oltre alla restituzione delle quote versate in eccedenza e alle spese legali.

L’intermediario si difendeva sostenendo di aver gestito i rapporti, compresa la fase di estinzione anticipata, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare, e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il secondo contratto. Poiché il ricorrente non aveva allegato né la liberatoria né il conteggio di estinzione anticipata, e poiché l’estinzione anticipata era avvenuta il 31 maggio 2019 mentre il ricorso era stato presentato il 4 ottobre 2025, si pone una questione di competenza temporale. Le disposizioni della Banca d’Italia entrate in vigore il 1° ottobre 2022 escludono il trattamento delle operazioni antecedenti al sesto anno precedente al deposito del ricorso. La doglianza è pertanto inammissibile ratione temporis.

Quanto al primo contratto, il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. ha trasposto l’art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 26525 del 2019, ne ha affermato l’applicabilità anche ai contratti anteriori.

Il Collegio richiama poi la vicenda normativa: la novella dell’art. 11-octies, comma 1, d.l. n. 73/2021, le disposizioni intertemporali del comma 2, la declaratoria di illegittimità costituzionale di queste ultime ad opera della Corte cost. n. 263/2023 per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., e infine la sostituzione operata dall’art. 27, comma 1, d.l. n. 104/2023. Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021 e non sono soggette a riduzione le imposte, si applicano i criteri condivisi dai Collegi.

In concreto, i costi recurring seguono il criterio di proporzionalità pura, i costi up front il metodo della curva degli interessi. Richiamando la decisione n. 3807 del 16.2.21 del Collegio di Roma, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione sono qualificati come up front. Il calcolo conduce a un rimborso complessivo di euro 435,10, non coincidente con la pretesa del ricorrente, che aveva applicato il criterio della proporzionale lineare. Non essendo prodotte le buste paga attestanti l’addebito, e considerata la serialità della controversia, non sono riconosciute le spese legali. Il Collegio dispone il pagamento di euro 435,00 con interessi legali e respinge il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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