L’art. 88 c.p.c. non opera per condotte extraprocessuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12065 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vittoriosa sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità imposti dall’art. 88 c.p.c. Tale violazione è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee le circostanze che, pur riconducibili a un comportamento non commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un ambito extraprocessuale; queste ultime possono, al più, giustificare la compensazione delle spese, sotto il profilo del criterio di causalità nell’instaurazione della lite.
Il Fatto
Il lavoratore agiva in giudizio contro gli eredi del proprio datore di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento di differenze retributive. I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva, deducendo l’uno la rinuncia all’eredità e l’altra la mancata accettazione.
Il giudice di primo grado, pur respingendo la domanda, condannava i convenuti, risultati vittoriosi, alla rifusione delle spese di lite; la Corte d’appello confermava la statuizione, ritenendo la condanna giustificata dalla violazione del dovere di lealtà processuale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver fondato la condanna alle spese su condotte tenute dagli originari convenuti prima dell’instaurazione del giudizio. La Corte distrettuale aveva valorizzato la mancata comunicazione, da parte degli eredi, della loro posizione rispetto all’eredità, nonostante la richiesta stragiudiziale del lavoratore.
La Corte di legittimità ha chiarito che l’art. 88 c.p.c., il quale sancisce il dovere di lealtà e probità, opera esclusivamente nel perimetro del processo. Le condotte antecedenti o esterne al giudizio non possono, pertanto, integrare la violazione del dovere e giustificare una deroga al criterio della soccombenza.
A sostegno del principio, la Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 1672/2021, Cass. n. 6635/2007, Cass. n. 15353/2000), i quali escludono che circostanze esauritesi in un contesto extraprocessuale possano fondare la condanna alle spese della parte vittoriosa. Tali circostanze possono, al più, rilevare ai fini della compensazione delle spese, in applicazione del criterio di causalità.
Nel caso di specie, la corte di merito aveva accertato che la condotta degli eredi aveva determinato una situazione di oggettiva incertezza sulla successione ereditaria, non superabile con l’ordinaria diligenza. La Cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha disposto l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito