Blocco triennale degli indennizzi per inadempimento alle misure di biosicurezza (TAR Campania n. 3650 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo per abbattimento di capi bovini e bufalini infetti da brucellosi non costituisce un ristoro automatico, ma un beneficio a carattere premiale, subordinato al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di biosicurezza imposte dai servizi veterinari. L’inadempimento a tali obblighi, accertato e non contestato, legittima l’esclusione dal beneficio e l’applicazione del blocco triennale degli indennizzi previsto dalla programmazione regionale di eradicazione. La relativa previsione ha natura vincolata: verificata la condizione ostativa e la sopravvenuta apertura del focolaio, il diniego è dovuto e non residua margine di discrezionalità tecnica o amministrativa. La durata triennale della misura non è irragionevole né sproporzionata, perché si raccorda all’orizzonte temporale del programma di eradicazione e risponde alla finalità di responsabilizzare gli allevatori a tutela della salute pubblica.
Il Fatto
Il titolare di un allevamento bufalino impugna il diniego opposto dall’ASL alla domanda di indennizzo per l’abbattimento di capi infetti da brucellosi, unitamente agli atti presupposti e alla delibera regionale che disciplina il c.d. blocco degli indennizzi. Il provvedimento si fonda sull’accertato inadempimento alle disposizioni di biosicurezza, con applicazione della misura straordinaria a partire dal settembre 2023 e per il triennio successivo.
Il ricorrente contesta, in particolare, che alla data della verifica l’azienda potesse dirsi inadempiente, essendo ancora pendente il termine di adeguamento prorogato; deduce poi violazione del principio del tempus regit actum, difetto di motivazione e carenza istruttoria, eccesso di potere per assenza di proporzionalità e, in via subordinata, illegittimità costituzionale della delibera regionale per invasione della competenza statale in materia di profilassi. Si costituiscono la Regione Campania, che eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione di un atto presupposto, e l’ASL, che chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, che consente di privilegiare lo scrutinio della ragione più liquida, in coerenza con gli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a. Nel merito, la delibera regionale n. 104/2022 ha già superato il vaglio di legittimità del medesimo Tribunale, e la previsione che esclude l’indennizzo in caso di mancato rispetto delle norme di biosicurezza appare coerente con il quadro nazionale, segnatamente con l’art. 26 del D.M. n. 651/1994 e con l’art. 13, comma 10, del D.Lgs. n. 136/2022.
Sul piano fattuale, l’inadempimento è documentalmente comprovato dai verbali dei servizi veterinari, non contestati per vizi di forma o travisamento. Alla data del controllo del 30.8.2023 era decorso il termine di 90 giorni per le criticità minori, termine mai prorogato, perché l’istanza del 5.4.2023 riguardava esclusivamente le irregolarità maggiori. Quanto alla successiva richiesta del 5.6.2023, il Collegio esclude l’operatività del silenzio-assenso: la proroga è subordinata alla comprovata impossibilità ad adempiere e richiede apposita valutazione, inoltre il meccanismo non si applica ai procedimenti in materia di salute ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.
Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui il diritto all’indennizzo non ha natura incondizionata, ma è subordinato alla conformità del comportamento dell’allevatore alle prescrizioni sanitarie (Cons. Stato, Sez. III, n. 2766/2019). La finalità premiale del beneficio, ricostruita con riferimento alla Sez. III n. 1691/2022, viene meno quando l’apporto collaborativo dell’allevatore alla causa dell’eradicazione manca: chi non collabora incrementa i rischi di diffusione della malattia e aggrava i costi per la collettività.
Respinta la censura di incompetenza, il Tribunale esclude la violazione del principio di proporzionalità. La durata triennale del blocco coincide con l’orizzonte del programma di eradicazione e con il tempo minimo necessario a riottenere lo status di stabilimento ufficialmente indenne. La misura non ha carattere punitivo in senso stretto, ma risponde alla funzione di incentivare l’adeguamento tempestivo e di responsabilizzare gli operatori, risultando proporzionata al bene tutelato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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