Il BNPL resta fuori dal credito al consumo (ABF Collegio di Napoli n. 183 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo con cui il fornitore concede all’acquirente una dilazione di pagamento del prezzo e cede contestualmente il credito a un intermediario bancario rientra nello schema del c.d. Buy Now Pay Later. Tale schema resta estraneo alla disciplina del credito al consumo e non contempla, allo stato, un rimedio che l’acquirente possa azionare nei confronti dell’intermediario cessionario. Difetta infatti un rapporto contrattuale diretto tra consumatore e intermediario, con la conseguenza che il ricorso proposto dal consumatore avverso l’intermediario è irricevibile. Resta ferma la verifica documentale sull’operazione, la cui incompletezza preclude comunque l’esame del merito.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto, a seguito di visita presso la propria abitazione, un contratto di acquisto di un elettrodomestico con un fornitore estraneo al procedimento. Al contratto accede una dilazione di pagamento con contestuale cessione del credito a favore dell’intermediario resistente. Il ricorrente aggiunge di aver esercitato immediatamente il diritto di recesso e di aver sospeso i pagamenti, ma di ricevere comunque pressanti richieste di pagamento dall’intermediario o da suoi incaricati.

Chiede quindi l’annullamento del contratto di dilazione e il risarcimento dei danni. L’intermediario eccepisce l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro e la propria carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che la controversia attiene al rapporto con il fornitore, soggetto non vigilato, e che nessun rapporto contrattuale lo lega al ricorrente. Nel merito contesta la domanda risarcitoria perché priva di riscontri probatori.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’operazione, presentata come accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di acquisto di beni. L’accordo è stipulato tra il ricorrente e il fornitore del bene, mentre nessun rapporto contrattuale intercorre tra il ricorrente e l’intermediario resistente. In questi termini l’operazione rientra nello schema del Buy Now Pay Later: il fornitore accorda la dilazione e cede contestualmente il credito all’intermediario bancario.

Sul piano dell’inquadramento normativo, il Collegio rileva che il BNPL è finora rimasto estraneo alla disciplina del credito al consumo. Da ciò consegue che, allo stato, non è normativamente contemplato un rimedio che l’acquirente del bene possa azionare nei confronti dell’intermediario cessionario del credito.

Il Collegio dichiara quindi di allinearsi all’orientamento che sottolinea l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra consumatore e intermediario, richiamando le decisioni n. 4196/2025 e n. 8954/25. Da tale assetto deriva l’irricevibilità del ricorso.

In via di ulteriore argomentazione, il Collegio osserva che non è stata versata in atti la copia del contratto di compravendita, né constano altri elementi a supporto della dichiarazione dell’esercente. Il contratto di cessione proposto in sottoscrizione al ricorrente non riporta alcun riferimento alla ditta cedente: mancano i dati anagrafici, l’identificativo fiscale e l’indirizzo della sede legale.

Tale lacuna preclude la valutazione della rilevanza della documentazione relativa all’esercizio del diritto di recesso, che costituirebbe comunque presupposto essenziale per l’esame del merito. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso irricevibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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