Valutazione insufficiente del militare e sindacato sul giudizio dei superiori (TAR Piemonte n. 695 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa del militare non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sul complesso del servizio svolto nel periodo considerato. Il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare ha natura ampiamente opinabile, perché affidato a giudizi di valore esclusivamente soggettivi, ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando risulti palese una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere. La valutazione si riferisce esclusivamente al periodo considerato e gode di totale autonomia rispetto ai giudizi espressi per i periodi precedenti, senza che possa configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela sul mantenimento della qualifica superiore. L’onere motivazionale aggravato per improvviso abbassamento delle costanti qualifiche presuppone una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata dei punteggi, non ravvisabile quando la condotta negativa risulti documentata.
Il Fatto
La ricorrente, militare in servizio permanente dell’Esercito con mansioni di operatore informatico, impugna la scheda valutativa relativa al periodo 20.4.2021-19.4.2022, con cui le è stata attribuita la qualifica di insufficiente, e il conseguente provvedimento di ammonizione. La stessa contesta il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i giudizi sarebbero solo apparentemente analitici e che il repentino abbassamento da “nella media” a “insufficiente” sarebbe illogico.
Nel corso del giudizio la difesa ha chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione di altro giudizio pendente, e in subordine la cancellazione della causa dal ruolo, non essendo possibile ottenere un riscontro dalla ricorrente circa la volontà di coltivare l’impugnazione. Il Tribunale ha rimesso tali istanze al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione: tra i due giudizi non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c., ma una mera relazione indiretta e fattuale. Restando pendente l’impugnazione del provvedimento di interruzione del rapporto di impiego, permane l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
È respinta anche l’istanza di cancellazione dal ruolo. Ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., essa non può essere adottata su istanza di parte, ma postula una ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati, tra cui l’esigenza di celere definizione dei processi, soprattutto di quelli celebrati ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a.. La cancellazione è ammessa solo per eccezionali esigenze processuali o in vista di possibili margini transattivi, non documentati.
Sul merito, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 1243/2025, n. 988/2017, TAR Lazio n. 12309/2024): la scheda valutativa esprime un giudizio sintetico esauriente e non richiede la menzione analitica dei fatti; il giudizio è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per palese eccesso di potere; ogni valutazione è autonoma rispetto a quelle precedenti.
Nel caso concreto, i rimproveri relativi ad aspetti caratteriali, rendimento e comportamento trovano pieno riscontro nel riepilogo delle sanzioni disciplinari applicate nel periodo (tre sanzioni di “consegna” per omesso invio del rapporto serale, omessa sorveglianza e mancato rispetto dell’orario) e nei fatti posti in essere nel 2022, che corroborano la valutazione di insufficiente.
Infine, il Collegio esclude l’onere motivazionale aggravato da improvviso abbassamento delle qualifiche: dalle schede precedenti emerge che la ricorrente non aveva mai brillato per rendimento né per rapporto con i superiori, cosicché non ricorre la riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata dei punteggi (Cons. Stato n. 828/2020, TAR Napoli n. 2620/2023). Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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