La bocciatura dello studente con DSA resta legittima se il PDP è (TAR Lombardia n. 1192 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, accertate mediante la valutazione tecnico-discrezionale dell’organo collegiale, insindacabile nel merito salvo anomalie. La presenza di un disturbo specifico di apprendimento e di un piano didattico personalizzato non esonera lo studente dal conseguimento degli obiettivi minimi, richiesti anche nei casi di PDP. La mancata o inadeguata adozione delle misure compensative e dispensative non determina l’illegittimità della bocciatura, ma può integrare una responsabilità dell’istituzione scolastica per le proprie omissioni, fonte di eventuale risarcimento. Il voto numerico esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organismo collegiale competente.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ha impugnato gli atti con cui il Consiglio di classe di un istituto superiore milanese ha deliberato la non ammissione dello studente alla classe successiva. L’alunno aveva riportato tre insufficienze — in italiano, matematica e fisica — con un giudizio finale che evidenziava lacune tali da rendere difficoltoso l’affrontare la classe seconda.

Lo studente era affetto da difficoltà certificate, per le quali la scuola aveva predisposto un PDP. Il ricorso, articolato in sei motivi, contestava la valutazione non trasparente, l’inadeguatezza e la tardività del piano, l’erroneità della media, il numero esiguo di verifiche, la sommaria analisi delle posizioni e l’adozione tardiva dei criteri di ammissione. Era formulata anche domanda risarcitoria. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso condividendo le ragioni già espresse in sede cautelare. Sul primo motivo, relativo al difetto di motivazione, il giudizio finale risulta congruo perché correlato alle carenze in tre materie. Richiamando l’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, il Tribunale ricorda che sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; la mancanza di sufficienza in tre materie costituisce di per sé causa ostativa al passaggio.

Il voto numerico, osserva il Collegio richiamando C.G.A.R.S. n. 403 del 2023, esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organo competente. Gli obiettivi minimi sono richiesti anche per gli studenti con PDP, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 616 del 2020, che ancora il giudizio di non ammissione alla sola constatazione dell’insufficiente preparazione.

Quanto al PDP, il Tribunale rileva che è stato proposto il 24.11.2021 e sottoscritto senza riserva il 29.11.2021, nel rispetto del termine del primo trimestre fissato dalle Linee guida del DM 5669/2011. La mancata individuazione o attuazione di misure adeguate non basta a rendere illegittima la bocciatura: può semmai fondare una responsabilità della scuola, che nella specie non appare raffigurabile. Le censure sulla media dei voti e sul numero delle verifiche sono smentite dagli atti, posto che il voto è sintesi di diverse forme di verifica.

Il tempo dedicato dai docenti alla valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo anomalie non dedotte né documentate (Cons. Stato n. 6140 del 2022). Infine, nessuna disposizione impone un termine per l’adozione dei criteri di ammissione, adottati e comunicati a febbraio, in fase utile per interventi di supporto. Il rigetto del ricorso travolge la domanda risarcitoria; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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