Omessa motivazione sulla tenuità del fatto e poteri della Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 37499 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che ometta di rispondere alla specifica istanza difensiva di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto incorre in vizio di motivazione, non supplibile dalla rilevabilità d’ufficio della questione. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una deduzione del gravame quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento. In tema di error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali. Ove la verifica documentale non sia stata sottoponibile alla difesa, resta esperibile il rimedio straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice di pace condannava l’imputato alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 10 bis d. lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo due motivi: il vizio di motivazione in ordine al rispetto dei principi imposti dalla direttiva 2008/115/UE, alla ricostruzione dei fatti e all’elemento soggettivo; l’omessa motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto avanzata in sede di conclusioni.

Nelle conclusioni scritte il ricorrente eccepiva altresì la violazione delle norme sull’intervento dell’imputato in udienza, sostenendo che questi, detenuto per altra causa, non era stato posto in condizione di partecipare. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione processuale, logicamente preliminare. Dall’intestazione della sentenza impugnata l’imputato risultava detenuto e assente; la verifica documentale ha invece accertato che alla data dell’udienza egli era libero, essendo stato scarcerato in epoca anteriore. L’eccezione è dunque infondata, poiché l’assenza non era determinata da alcun impedimento e la dichiarazione di assenza era corretta.

Il Collegio afferma al riguardo che, in tema di impugnazioni, quando sia dedotto un error in procedendo ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la Cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti, richiamando Sez. I n. 8521 del 09/01/2013, Chahid. Poiché la documentazione non è stata sottoponibile alla difesa, che non ha chiesto la trattazione orale, in caso di errore sul punto resta esperibile il solo rimedio straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Il primo motivo è infondato. I richiami ai principi in tema di espulsione sono generici e aspecifici, non essendo chiarito quali di essi siano stati disattesi. Quanto all’elemento soggettivo, la sentenza impugnata sottolinea come lo straniero sia stato trovato sul territorio senza permesso di soggiorno e come la condotta sia rilevante penalmente anche a titolo di colpa, non avendo egli assolto l’onere probatorio sull’esistenza di un titolo legittimante. L’onere motivazionale risulta pertanto assolto.

Il secondo motivo è invece fondato. Dalle conclusioni richiamate in epigrafe emerge che la difesa aveva esplicitamente chiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità; sussisteva quindi un preciso onere motivazionale in capo al giudice, senza che potesse assumere rilievo la rilevabilità d’ufficio della questione. Il provvedimento impugnato ha omesso ogni risposta, né è desumibile una motivazione implicita dalla complessiva lettura dello stesso.

La Corte richiama il principio per cui non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una deduzione del gravame quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. IV n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy). Nel caso di specie tale situazione non ricorre, poiché il giudice di pace non ha minimamente considerato la sussistenza della causa di esclusione. Il provvedimento è quindi annullato limitatamente all’applicazione dell’art. 34 d. lgs. n. 274/2000, con rinvio al giudice di pace, e il ricorso rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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