Bonifici disposti dal cliente truffato: operazione autorizzata e nessuna responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 4583 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, costituisce operazione autorizzata: non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D. Lgs. n. 11/2010. Il prestatore di servizi di pagamento è esonerato dalla prova di autenticazione e non risponde a titolo oggettivo; resta tuttavia configurabile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga dalla documentazione un suo apporto causale alla frode. Ai fini della condizione di procedibilità, il modulo di disconoscimento delle operazioni equivale al reclamo.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato inserito, nel novembre 2023, in gruppi del canale di messaggistica WhatsApp dedicati agli investimenti, con numeri di telefono in prevalenza americani. Seguendo le indicazioni degli amministratori, veniva indirizzato verso un sito per investire in una criptovaluta non presente sui portali più autorevoli, con una leva finanziaria non consentita in Italia.
Dopo i primi versamenti e un andamento sempre più negativo, il cliente tentava di recuperare le somme, ma gli venivano richiesti ulteriori fondi e, infine, un versamento del 18% del capitale. Presentava denuncia il 06.04.2024 e avviava il 26.09.2025 una chat con il servizio clienti dell’intermediario, segnalando la frode e chiedendo il recupero delle somme. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità per mancato preventivo reclamo e, nel merito, l’inapplicabilità della disciplina PSD2, invocando la condotta gravemente colposa del cliente.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione preliminare, il Collegio ricorda che la mancata presentazione del preventivo reclamo costituisce condizione di procedibilità, rilevabile d’ufficio. Nel caso di specie, però, risulta in atti uno screenshot della chat avviata con il servizio clienti, con cui è stata denunciata la truffa e tentato il recupero dei fondi. In tali ipotesi il modulo di disconoscimento equivale al reclamo, quale atto con cui il cliente contesta in forma scritta il comportamento dell’intermediario.
Nel merito, la domanda riguarda tredici operazioni contestate, eseguite personalmente dal ricorrente tra il 27.11.2023 e il 25.01.2024, per complessivi € 32.276,00. Dalla denuncia emerge che le operazioni sono state disposte direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha seguito le istruzioni del frodatore.
Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate, né occorre verificare l’esecuzione e l’autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del D. Lgs. n. 11/2010.
L’indagine si sposta quindi sulla condotta dell’intermediario. Il PSP è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva, ma può ravvisarsi una responsabilità concorrente per diritto comune qualora emerga un apporto causale alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode che avrebbero reso il cliente consapevole della natura delle operazioni.
Nel procedimento tali circostanze non sussistono. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso.
Nota della Redazione
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