Nessun obbligo di blocco cautelativo dei bonifici disposti dal cliente vittima di truffa online (ABF Collegio di Bari n. 721 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento non risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, delle somme che il cliente abbia volontariamente e consapevolmente bonificato a terzi nell’ambito di una truffa online. Quando l’operazione è disposta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2. Un apporto causale dell’intermediario è configurabile solo in presenza di circostanze concrete, quali l’indisponibilità del numero verde, la mancata identificazione della frode da parte del dipendente ovvero il mancato rilievo di indici di frode che avrebbero reso il cliente consapevole. Non sussiste un obbligo generale di monitoraggio ex ante né di blocco cautelativo in assenza degli indicatori di anomalia, e la normativa antiriciclaggio non configura obblighi civilistici verso il cliente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, ha disposto nove bonifici tra novembre e dicembre 2024 in favore di una società estera, per un importo complessivo di € 550.000,00, nell’ambito di un’operazione di trading online rivelatasi fraudolenta. Dopo aver sporto denuncia, ha chiesto il richiamo dei bonifici, con esito negativo. Ha quindi adito l’Arbitro lamentando l’omessa attivazione dei presidi di adeguata verifica, dei controlli antiriciclaggio e delle misure di protezione, chiedendo in via principale il ristoro equitativo di € 200.000,00 e, in subordine, un concorso di responsabilità.
L’intermediario ha eccepito l’inapplicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate, evidenziando che tutte le disposizioni erano state impartite dal cliente e che non sussistevano anomalie oggettivamente rilevabili. Ha inoltre dedotto il regolare assolvimento degli obblighi AML e la tempestiva attivazione della procedura di recall, conclusasi però negativamente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto escluso profili di inammissibilità, precisando che la controversia rientra nella competenza dell’Arbitro quando il ricorrente contiene la domanda entro il limite di € 200.000, senza necessità di rinuncia alle ulteriori pretese (richiamando le decisioni del Collegio di Milano n. 7263/2024 e del Collegio di Roma n. 6843/2024). Ha invece dichiarato inammissibili le domande nuove formulate per la prima volta in sede di repliche, tra cui gli ordini di esibizione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente emerge come tutte le operazioni siano state effettuate personalmente, sia pure sotto l’influsso del tentativo di frode. Ha quindi richiamato l’orientamento secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, essa è da considerarsi autorizzata e non soggetta al regime della PSD2, non essendo configurabile una responsabilità del prestatore salvo un apporto causale concreto. Nel caso di specie nessuna delle circostanze sintomatiche richiamate è risultata ravvisabile.
Passando alla pretesa di natura contrattuale, il Collegio ha ribadito l’insussistenza di un obbligo generale di monitoraggio ex ante o di blocco cautelativo in assenza degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. 112/2007. Quanto agli obblighi antiriciclaggio, ha ricordato che l’art. 35 del d.lgs. 231/2007 opera su un piano pubblicistico, volto alla segnalazione alla UIF, e non configura obblighi civilistici verso il cliente; nel caso concreto, peraltro, il profilo operativo del ricorrente e la sua esperienza in materia di investimenti non evidenziavano indicatori di rischio.
Infine, sul dovere di collaborazione per il recupero dei fondi, il Collegio ha sottolineato che l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 11/2010 impone sforzi ragionevoli, ma che il rimborso resta subordinato al consenso del beneficiario. La tempestività della richiesta di recall è risultata decisiva: l’unica istanza è pervenuta all’intermediario circa un mese dopo il primo bonifico e concerneva solo otto dei nove pagamenti, mentre l’inoltro al PSP del beneficiario è avvenuto il primo giorno lavorativo utile. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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