Bonifico verso conto proprio: nessun danno e ricorso respinto (ABF Collegio di Roma n. 3963 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento deve provare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione, nonché l’adozione di un sistema di autenticazione forte ai sensi dell’art. 12, comma 2 bis, d.lgs. n. 11 del 2010. Resta a carico dell’intermediario anche la prova della colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi, oltre al dolo, in cui questi sopporta le conseguenze dell’uso fraudolento dello strumento. Il bonifico disposto a favore di un altro rapporto intrattenuto dallo stesso cliente presso un intermediario terzo non cagiona alcun danno patrimoniale: l’operazione di costituzione della provvista è neutra e il pregiudizio deriva solo dalla successiva disposizione impartita tramite il diverso prestatore.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto messaggi SMS apparentemente provenienti dall’intermediario emittente la carta collegata a un conto acceso presso la banca convenuta, con invito a cliccare su un link per presunti problemi tecnici. Il 27 marzo 2025 una telefonata di un sedicente operatore lo convinceva a seguire istruzioni e a disattivare l’APP sullo smartphone. Insospettito, contattava il numero verde e apprendeva che ignoti avevano spostato 11.700,00 euro sulla carta e poi li avevano trasferiti a un terzo.
La banca resistente eccepiva che le operazioni erano state autenticate con fattore biometrico e codice OTP dal dispositivo abituale del cliente, invocando la colpa grave dello stesso. L’intermediario terzo, emittente della carta, aveva già rimborsato metà dell’importo. Il ricorrente chiedeva la restituzione di 5.850,00 euro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il quadro del d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017 in recepimento della Direttiva 2015/2366/UE, e l’indirizzo del Collegio di coordinamento n. 22745 del 2019. Due sono i profili dirimenti: la prova dell’autenticazione forte e la prova della colpa grave dell’utilizzatore, entrambe a carico dell’intermediario.
Sul primo profilo la documentazione versata in atti è puntuale: l’accesso in APP è avvenuto alle 18:20 con validazione biometrica e inserimento dell’OTP dal device del ricorrente; alle 18:28 è stato disposto il bonifico, confermato con codice OTP previa validazione biometrica. Su evidenze analoghe l’Arbitro ha già ritenuto provata l’autenticazione e conforme alla SCA il sistema adottato dal prestatore (Coll. Torino, dec. n. 92 del 2023).
Sul secondo profilo assume rilievo assorbente la destinazione dell’operazione: il bonifico contestato è stato eseguito a beneficio di un altro rapporto, anch’esso intestato al ricorrente e acceso presso un intermediario estraneo al giudizio. Il bonifico istantaneo che ha realizzato l’ammanco è stato disposto da quel diverso rapporto. Secondo l’indirizzo costante dei Collegi, richiamato anche con le decisioni n. 8671 del 2024, Coll. Milano n. 2190 del 2025 e Coll. Roma n. 10242 del 2025, la costituzione della provvista non concretizza un danno patrimoniale.
Il Collegio osserva inoltre che lo smishing misto a vishing asseritamente subìto non risulta documentato. Il ricorso è pertanto respinto, restando il pregiudizio imputabile alla sola seconda disposizione, già parzialmente rimborsata.
Nota della Redazione
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