Recesso dal conto e deposito titoli non liquido non subordinato al trasferimento (ABF Collegio di Roma n. 3962 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente di recedere da un contratto di conto corrente bancario è previsto dall’art. 1855 c.c. e dall’art. 120-bis del TUB, che consentono di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata. L’intermediario è tenuto a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura entro un termine ragionevole e congruo, fissato in quindici giorni successivi alla richiesta in assenza di diversa previsione contrattuale. La pendenza del trasferimento dei titoli in deposito non costituisce giustificazione idonea a sostenere la mancata chiusura del conto corrente, avendo la correlazione tra conto deposito titoli e conto corrente carattere meramente operativo. L’intermediario deve inoltre rimborsare le spese di tenuta conto illegittimamente addebitate dopo il recesso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con correlato dossier titoli presso l’intermediario, lamenta la mancata chiusura del rapporto nonostante le reiterate richieste. Riferisce di essersi recato in filiale nel gennaio 2025, dove gli fu fatta compilare una domanda di estinzione del dossier titoli, presentata come presupposto necessario per la chiusura del conto. Non avendo ricevuto riscontro, a maggio 2025 presentava reclamo, seguito da un’interlocuzione in cui l’intermediario rappresentava difficoltà nella chiusura del conto titoli.
La resistente eccepisce che la chiusura può avvenire solo presso la filiale di radicamento, per la necessità di gestire preliminarmente il deposito titoli, richiamando l’art. 17, comma 4 delle condizioni contrattuali. Il ricorrente detiene quote di un fondo immobiliare scaduto ma non vendibile, perché la SGR non ha ancora impartito istruzioni alla banca depositaria. L’intermediario suggerisce di trasferire il fondo su altro deposito o di collegarlo a un libretto di risparmio esente da spese. Chiede la cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel diritto del cliente alla chiusura del conto corrente a fronte dell’eccezione dell’intermediario, secondo cui l’impossibilità dipenderebbe dalla presenza di quote di un fondo non negoziabili confluite nel deposito titoli.
Il punto di partenza è la disciplina del recesso. L’art. 1855 c.c. e l’art. 120-bis del TUB attribuiscono al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata. L’intermediario deve dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura entro un termine ragionevole e congruo rispetto alle formalità necessarie. Tale termine, in assenza di diversa previsione contrattuale che deroghi all’art. 1855 c.c., è fissato in quindici giorni successivi alla richiesta, come il Collegio ritiene avvenga nel caso di specie.
Su questa base il Collegio esclude che la pendenza del trasferimento dei titoli possa giustificare il ritardo. La correlazione tra conto deposito titoli e conto corrente ha carattere meramente operativo, come affermato nella decisione del Collegio di Roma n. 23556/2020. La difficoltà di liquidare le quote del fondo non si traduce quindi in un ostacolo alla chiusura del rapporto di conto corrente.
Ne consegue che l’intermediario non ha rispettato il termine di quindici giorni: ricevuta la richiesta, non ha chiuso il conto entro il 5 febbraio 2025. Il ricorso è accolto sul punto, in linea con la decisione del Collegio di Milano n. 10100/2023. Il Collegio dispone inoltre il rimborso delle spese di tenuta conto ove illegittimamente addebitate dopo il recesso e prende atto dell’accredito di euro 20,00 già attivato a ristoro delle spese di presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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