Surrogazione nel mutuo ereditario e addebito anomalo delle rate (ABF Collegio di Roma n. 4208 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la domanda con cui il ricorrente chiede indicazioni su «come procedere per rimborsare regolarmente il debito» ha natura consulenziale ed è inammissibile, perché estranea alla funzione decisoria dell’organo. Quando invece l’intermediario ammette che l’anomalia tecnica interna ha impedito l’addebito delle rate e propone un piano di rientro comprensivo dell’abbattimento delle spese di mora indebitamente addebitate, e il ricorrente vi aderisce, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta concorde determinazione delle parti. La decadenza dal beneficio del termine comunicata al subentrato mortis causa nel mutuo non può fondarsi su un inadempimento riconducibile a un errore dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente è subentrato nel mutuo originariamente intestato al padre, deceduto nel 2022. Aveva conferito un mandato di addebito diretto delle rate sul conto acceso presso altro intermediario, ma nessuna rata è mai stata prelevata dalla banca resistente. Il 7 aprile 2025 l’intermediario ha chiesto la restituzione dell’intero debito, capitale e interessi, maggiorato degli interessi di mora per complessivi 1.501,37 euro. Le richieste di chiarimento sono rimaste prive di riscontro.

La banca ha eccepito che il ricorrente è subentrato mortis causa nel mutuo, di non aver mai ricevuto gli addebiti delle rate e che, a seguito della segnalazione del cliente, è emerso che nessuna rata è stata prelevata a causa di una anomalia tecnica interna. Riconosciuto l’errore, ha incaricato un ufficio legale di proporre un piano di rientro. Il ricorrente ha chiesto all’Arbitro indicazioni per rimborsare il debito e l’esonero dalle spese di mora; la banca ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nella correttezza del comportamento dell’intermediario, che ha comunicato al subentrato mortis causa la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento delle rate. La contestazione del ricorrente — nessun addebito nonostante il mandato — è integralmente aderita dalla banca in sede di controdeduzioni, che evoca un problema tecnico interno come causa della mancata contabilizzazione delle rate.

Quanto alla prima domanda, concernente le modalità per rimborsare regolarmente il debito, il Collegio la qualifica come avente natura consulenziale e, pertanto, la dichiara inammissibile: l’Arbitro non è chiamato a fornire indicazioni operative al cliente, ma a decidere sulla correttezza del comportamento dell’intermediario.

Sulla seconda domanda, relativa all’esonero dagli oneri di mora, il Collegio valorizza l’ammissione dell’intermediario. Questi ha conferito mandato a uno studio legale per trasmettere al cliente una comunicazione con cui ha anticipato la volontà di valutare un piano di rientro che consenta di ripianare il debito «anche mediante un eventuale stralcio da concordarsi», evidentemente avente ad oggetto una somma decurtata dalle spese di mora indebitamente addebitate.

Il percorso argomentativo si chiude sulla adesione del ricorrente: in data 10 dicembre 2025 ha confermato la propria adesione alla proposta avanzata dall’intermediario. A fronte di questa concorde determinazione delle parti, il Collegio reputa di poterla condividere e dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna contrapposizione da decidere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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