Truffa telefonica e bonifico autorizzato escludono la responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 4134 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata, anche se il cliente è stato indotto in errore da un frodatore. Non viene pertanto in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al d.lgs. n. 11/2010, né l’intermediario è tenuto alla prova dell’autenticazione. Resta ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Il mancato esperimento tempestivo del recall interbancario, richiesto dal cliente con grave ritardo, non è imputabile alla banca.
Il Fatto
Il ricorrente, con ricorso del 21 gennaio 2026, chiede il rimborso di un bonifico istantaneo di € 3.871,00 disposto il 27 novembre 2025. Il cliente assume di essere stato vittima di una truffa telefonica e di aver eseguito il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore, subendo una manipolazione psicologica. Lamenta che la banca abbia segnalato la truffa solo al secondo tentativo, dopo l’esecuzione del bonifico, e di non aver ricevuto riscontro alla richiesta di attivazione della procedura di recall interbancario.
L’intermediario resiste sostenendo che il bonifico è stato disposto personalmente dal cliente, che ha inserito autonomamente la disposizione: l’operazione è dunque autorizzata e la PSD2 non si applica. Aggiunge che i sistemi antifrode hanno intercettato l’operazione per la causale anomala e che l’Ufficio Frodi ha contattato il cliente chiedendogli conferma, ricevendo conferma della genuinità del pagamento. I successivi cinque bonifici sono stati bloccati. Il recall, chiesto solo il 15 dicembre 2025, sarebbe ormai tardivo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la fattispecie muovendo da un dato pacifico: l’operazione è stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il bonifico seguendo le istruzioni impartite dal frodatore. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata.
Da ciò discende, sul piano giuridico, l’inapplicabilità del regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla PSD2 e al d.lgs. n. 11/2010. Il Collegio non deve quindi verificare la corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato. Rientrano in questa fattispecie le operazioni compiute dal pagatore su indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le c.d. operazioni “sotto dettatura”.
Il Collegio precisa tuttavia che, esclusa la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento, resta possibile ravvisare una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, qualora dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Individua tre ipotesi esemplificative: la mancata disponibilità del numero verde, tale da impedire all’utente di accertare la genuinità delle indicazioni; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente; il mancato rilievo di indici di frode quando il blocco delle transazioni avrebbe reso consapevole il cliente. Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso concreto.
La truffa, osserva il Collegio, rientra in uno schema noto, fondato sull’allarme suscitato nel cliente dalla prospettazione di un pericolo imminente per i risparmi: un sms che annunciava una presunta disposizione di pagamento e invitava a contattare un numero di cellulare, con successivo contatto con un finto operatore di un intermediario terzo. Il cliente, contattato dall’Ufficio Frodi, ha però confermato di aver eseguito personalmente l’operazione e di dover inviare soldi al cugino. Tale ricostruzione non è stata contestata dal ricorrente, le cui repliche non sono state versate in atti. Il comportamento dell’intermediario è pertanto diligente, corretto e tempestivo.
Quanto al recall, il Collegio rileva che la banca è venuta a conoscenza della natura fraudolenta del bonifico solo il 1° dicembre 2025, mentre la formale richiesta di avvio della procedura risulta inoltrata solo il 15 dicembre 2025, ben diciotto giorni dopo il pagamento. Manca la prova dell’attivazione del richiamo e, soprattutto, alcuna evidenza che un recall chiesto con tale ritardo avrebbe potuto avere esito positivo, considerata la natura istantanea del bonifico. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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