Credito d’imposta e competenza ABF: inammissibile il ricorso sulle valutazioni fiscali (ABF Collegio di Bologna n. 1143 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a esaminare le controversie che implicano l’interpretazione o l’applicazione della norma tributaria, come quelle relative alla formazione e al riconoscimento del credito d’imposta oggetto di cessione. Il suo sindacato resta circoscritto alla verifica della correttezza o della negligenza del comportamento del cessionario nelle vicende attuative del negozio di cessione. Ove la decisione richieda di stabilire se sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa fiscale, la questione esula dalla competenza dell’Arbitro e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con la banca un contratto preliminare di cessione di credito d’imposta maturato per interventi edilizi riconducibili al superbonus 110%. Assumeva che l’intermediario avesse erogato con ritardo il finanziamento relativo al primo stato di avanzamento e non avesse validato nei tempi il secondo e il terzo, così impedendo la conclusione del progetto di fruizione del beneficio fiscale. Chiedeva interessi sulle somme anticipate, oltre a un indennizzo, per un totale di €. 23.910.
La banca eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per materia, sostenendo che le due diligence sui SAL secondo e terzo erano risultate negative per un disallineamento tra spesa sostenuta e spesa asseverata, non sanabile dalla dichiarazione sostitutiva del tecnico scelto dal cliente. Nel merito contestava ogni ritardo e ogni responsabilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. L’Arbitro non ha giurisdizione/competenza a valutare le controversie che implicano l’interpretazione o l’applicazione della norma tributaria, come quella sulla formazione e sul riconoscimento del credito d’imposta. Può invece esaminare soltanto se sia stato corretto o negligente il comportamento del cessionario nelle vicende attuative del negozio di cessione, richiamando la propria decisione n. 942 del 13/06/2022.
Nel caso concreto, l’esito negativo del rapporto contrattuale per il SAL secondo e terzo dipende dalla due diligence dell’advisor, che ha ritenuto insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa fiscale per il disallineamento tra spesa sostenuta e spesa asseverata. Il ricorrente contesta quella valutazione sostenendo che la criticità era superata dalla dichiarazione sostitutiva dell’asseveratore. Secondo il Collegio, è la stessa prospettazione delle parti a rendere palese che la controversia attiene all’applicazione e interpretazione della norma tributaria.
Ad analoga soluzione il Collegio perviene sul lamentato ritardo nell’erogazione del finanziamento relativo al SAL primo. L’intermediario dimostra, con la documentazione allegata, che il 06/04/2023 l’asseveratore lo informava dell’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate e che il finanziamento era erogato nei termini indicati dalla circolare n. 33/E del 06/10/2022. Anche in questo caso, verificare se vi sia stato ritardo e se sia imputabile alla banca richiederebbe un’interpretazione della norma tributaria, lettura inibita all’Arbitro.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, lasciando impregiudicata ogni valutazione nel merito della condotta dell’intermediario.
Nota della Redazione
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