Ricorso ABF inammissibile se proposto prima della scadenza del termine di riscontro (ABF Collegio di Roma n. 692 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando il cliente lo proponga prima della scadenza del termine previsto dalla disciplina di settore per il riscontro del reclamo, sempre che in quel periodo non sia intervenuta una risposta negativa alle doglianze. Il termine di riscontro per i servizi di pagamento non supera le 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, salvo risposta interlocutoria motivata. Il cliente è tenuto ad attendere tale spatium temporis prima di adire l’Arbitro, in forza del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. La proposizione anticipata del ricorso ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, già correntista presso l’intermediario, chiudeva il proprio conto personale il 14 giugno 2025 con l’intenzione di aprirne subito uno nuovo. Secondo la sua ricostruzione, l’intermediario gli impediva l’apertura adducendo un preteso uso multiplo dei dati personali, circostanza che egli contesta. Il cliente presentava reclamo e, in pari data, proponeva ricorso all’ABF, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto e la condanna dell’intermediario a fornire i servizi richiesti o, in subordine, al risarcimento del danno.
L’intermediario eccepiva in via preliminare che il ricorso era stato trasmesso lo stesso giorno del reclamo, prima di ricevere risposta. Nel merito sosteneva di non essere destinatario di alcun obbligo a contrarre e richiamava plurimi tentativi di apertura di conti retail e business, con incongruenze nelle richieste. Nelle repliche il ricorrente deduceva che l’account era stato bloccato e che solo in data 15 luglio 2025 l’intermediario aveva comunicato l’accoglimento del reclamo, circostanza mai avveratasi, mentre ulteriori tentativi venivano respinti per “mancata verifica identità”.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della procedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva dichiarato nel modulo di aver presentato reclamo il 23 maggio 2025, ma i fatti da cui origina la controversia si erano svolti a partire dal successivo 14 giugno 2025. Dagli allegati emergeva che il reclamo formale era datato 15 giugno 2025, ossia lo stesso giorno di presentazione del ricorso.
La ricostruzione documentale conferma la sequenza temporale. Al reclamo seguiva un messaggio automatico di presa in carico delle ore 1.26 del 15 giugno 2025, con l’indicazione che entro 15 giorni sarebbe stato dato riscontro. A distanza di alcune ore il cliente inviava un’integrazione, intimando l’intermediario a rispondere entro 15 giorni pena il ricorso all’ABF, e alle 19.22 indirizzava una comunicazione anche al servizio di assistenza clienti. Alle 19.42 replicava al servizio assistenza comunicando di aver già presentato ricorso all’ABF, nonostante il termine di 15 giorni già assegnato al servizio reclami.
Il Collegio richiama le Disposizioni ABF (Sez. VI, “Procedimento e decisione”, par. 1, “Avvio del procedimento”), secondo cui il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni può presentare ricorso. Per i servizi di pagamento la disciplina di trasparenza (Sez. XI, par. 3) fissa tempi massimi di risposta non superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, salvo risposta interlocutoria motivata con termine definitivo non superiore a 35 giornate lavorative.
Il conto corrente è stato qualificato come servizio di pagamento dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 25/2024. Il Collegio ricorda inoltre che lo stesso Collegio di Coordinamento aveva già precisato che al mancato rispetto dello spatium temporis previsto per il riscontro del reclamo, ove non sia medio tempore intervenuta una risposta negativa alle doglianze del cliente, discende l’inammissibilità del ricorso (dec. 15400/2021).
Ne deriva che il ricorrente, in forza del disposto normativo e del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., avrebbe dovuto attendere il termine di 15 giorni previsto dalla disciplina di settore prima di proporre il ricorso. La proposizione anticipata ne determina l’inammissibilità, dichiarata dal Collegio con la decisione in esame.
Nota della Redazione
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