Permesso di soggiorno subordinato all’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro (TAR Sicilia n. 2246 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è condizionato all’esecuzione dello specifico contratto di lavoro dedotto e all’effettivo espletamento dell’attività presso il datore indicato. Ove il rapporto si riveli inesistente, il diniego dell’Amministrazione costituisce atto vincolato, privo di margini discrezionali. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non invalida il provvedimento quando il risultato non avrebbe potuto essere diverso, operando il regime dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. L’omessa traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero integra una mera irregolarità, rilevante ai soli fini della rimessione in termini per errore scusabile, senza compromissione del diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha fatto ingresso in Italia nell’ambito del cd. Decreto Flussi 2022 ed ha presentato istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore l’ha respinta rilevando, in esito a sopralluoghi presso la sede di lavoro, l’irreperibilità dello straniero e l’attestazione dei datori circa la cessazione del rapporto per abbandono dell’impiego.

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il travisamento dei fatti — ascrivendo a colpa dei datori il carattere artificioso del rapporto — e l’omessa traduzione del provvedimento in lingua comprensibile. L’Amministrazione si è costituita resistendo. Dopo la conversione del rito e il rigetto dell’istanza cautelare, il Tribunale ha richiesto chiarimenti sull’esito del procedimento penale avviato a seguito della querela proposta dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il secondo mezzo, per la sua maggiore pregnanza, e lo ritiene infondato. L’Amministrazione ha documentato che nei ripetuti controlli il ricorrente non è mai stato rinvenuto presso la sede d’impiego, né ha fornito i chiarimenti istruttori richiesti. Elemento dirimente è che lo stesso ricorrente, pur in chiave censoria, riconosce il carattere artificioso del rapporto, qualificando come fittizi i datori e ammettendo di non essere stato mai impiegato né di aver avuto disponibilità dell’alloggio.

Tale dichiarazione conferma l’assenza materiale dall’azienda e rivela la carenza dei presupposti del titolo richiesto. Il Collegio ricostruisce la concatenazione necessitata di atti che conduce alla lecita assunzione: decreto flussi (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998), richiesta di nulla-osta (art. 22), visto d’ingresso (art. 4, comma 2), accordo di integrazione (art. 4-bis, comma 2), contratto di soggiorno (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11), rilascio del permesso di soggiorno (artt. 5 e 24). La verifica di tali atti consente la regolare assunzione; la loro assenza osta alla permanenza dello straniero (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 24.1.2025 n. 274).

Accertata l’inesistenza del contratto e non provata la sopravvenienza di elementi idonei al rilascio (cfr. art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998), il diniego si palesa legittimo in quanto atto vincolato. Da tale natura consegue l’infondatezza del primo motivo: opera il regime dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, mentre l’omesso preavviso recede solo nella fattispecie del secondo periodo. Benché l’Amministrazione non abbia provato la notifica delle ragioni ostative — l’avviso depositato riguarda altra persona — ciò non inficia la legittimità dell’atto.

Quanto al terzo motivo, l’omessa traduzione non è causa d’invalidità ma mera irregolarità, rilevante ai fini della rimessione in termini per errore scusabile, beneficio non occorrente in specie. La pluralità e compiutezza delle censure dimostra l’assenza di compromissione del diritto di difesa. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese. Il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per verificare eventuali responsabilità dei datori in relazione a una delle fattispecie dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998 o altra norma incriminatrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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