Budget sanitario non impugnato nei termini e appello inammissibile per tardività (C.G.A.R.S. n. 131 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’amministrazione sanitaria determina e assegna il budget costituiscono provvedimenti lesivi autonomamente impugnabili, con decorrenza del termine decadenziale dalla loro comunicazione. La mancata impugnazione nei termini rende inammissibile il ricorso con cui l’operatore in convenzione contesti il criterio di computo del budget. La questione relativa al parametro di calcolo non può essere introdotta per la prima volta in appello, né recuperata mediante richiesta istruttoria priva di principio di prova. Il giudice amministrativo dichiara pertanto irricevibile la domanda proposta oltre il termine, anche quando l’atto non sia stato espressamente gravato ma solo implicitamente investito.
Il Fatto
La società appellante, operatore sanitario convenzionato con l’azienda sanitaria provinciale nei settori della microbiologia e dell’ematologia, chiedeva al TAR Sicilia la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di maggiori importi per il budget relativo all’anno 2008. A fondamento della domanda la società deduceva che il calcolo del budget, parametrato al fatturato 2007, non avrebbe tenuto conto della sospensione totale delle prestazioni resasi necessaria per i lavori di adeguamento alle prescrizioni del D.A. n. 890/2007. In subordine invocava l’utilizzo del fatturato 2006 quale parametro più equo, oltre a una consulenza tecnica contabile.
Il TAR adito dichiarava il ricorso inammissibile per assoluta genericità della prospettazione, non risultando impugnato alcun provvedimento e mancando ogni principio di prova a sostegno dell’istanza istruttoria. La società proponeva appello, individuando l’atto lesivo nel D.A. n. 1985/2008; l’azienda sanitaria resistente eccepiva l’inammissibilità e, in subordine, la tardività dell’impugnazione degli atti di determinazione del budget.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. supera la questione della genericità e concentra l’esame sul profilo assorbente dell’ammissibilità. Osserva che i budget per gli anni 2007 e 2008 sono stati determinati con due note dell’azienda sanitaria, rispettivamente al prot. 1845 del 09.06.2008 e al prot. 3024 del 01.08.2008, entrambe ricevute dalla società nel mese di agosto 2008, come comprovato dalla documentazione prodotta in primo grado.
Quanto al budget 2008, la Corte rileva che la società ha stipulato il relativo contratto con l’azienda sanitaria il 29.09.2008, senza che le note di assegnazione fossero state espressamente impugnate. Da qui la conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado: il provvedimento di quantificazione esisteva, era stato comunicato e non è stato gravato nei termini.
Il Collegio aggiunge un argomento di carattere assorbente. Anche a voler ritenere le note implicitamente impugnate, il ricorso risulterebbe irricevibile per tardività della notificazione, avvenuta il 23.12.2011 rispetto a comunicazioni risalenti all’agosto 2008. Il termine decadenziale risulta quindi ampiamente decorso, senza che il ricorrente abbia allegato alcuna causa di sospensione o interruzione.
La Corte non esamina dunque nel merito il criterio di computo del budget né la dedotta incidenza del periodo di chiusura della struttura. La censura sul parametro di calcolo resta estranea al perimetro del giudizio, perché presuppone la tempestiva impugnazione di un atto che è rimasto incontestato. L’appello è pertanto respinto.
Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidando in favore dell’azienda sanitaria la somma di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario al 15,00%, C.P.A. ed I.V.A.; nessuna statuizione sulle spese nei rapporti con l’assessorato regionale, non costituito in giudizio.
Nota della Redazione
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