Criteri di valutazione delle prove fissati dalla commissione prima delle prove (TAR Sardegna n. 123 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di un concorso pubblico può rimettere alla commissione esaminatrice la fissazione dei criteri di valutazione delle prove, senza che ciò integri violazione del regolamento d’Ateneo che demandi alla lex specialis i soli criteri di formazione della graduatoria. Il vincolo tassativo è che i criteri siano determinati prima dell’avvio delle operazioni valutative, a garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità. La circostanza che i commissari abbiano previamente conosciuto i nominativi dei candidati — adempimento necessario alla dichiarazione di assenza di incompatibilità — non viola il principio dell’anonimato, purché i criteri siano fissati prima dello svolgimento delle prove o comunque prima della visione degli elaborati. I criteri godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Cagliari bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di categoria D, area tecnica, per le esigenze del centro di ricerca di Ateneo. Il ricorrente partecipava alla selezione e, all’esito delle prove scritte svoltesi il 15 e 16 giugno 2021, veniva dichiarato non idoneo; il controinteressato risultava l’unico candidato idoneo e veniva nominato vincitore con provvedimento del dirigente della Direzione del Personale.
Il ricorrente impugnava gli atti della selezione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo per mancata predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione delle prove. Con il secondo motivo censurava l’eccesso di potere per violazione del principio dell’anonimato — avendo la commissione fissato i criteri solo nella seduta del 9 giugno 2021, dopo aver conosciuto i nominativi — e per genericità dei criteri stessi. Proponeva poi motivi aggiunti avverso i documenti depositati in giudizio dall’amministrazione, estendendo le originarie censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, prescinde dalle plurime eccezioni di inammissibilità e affronta il merito, respingendo il ricorso. Sul primo motivo, il TAR rileva che l’art. 5, comma 3, del Regolamento allegato al D.R. n. 290 del 2013 non prescrive la predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione delle prove, ma demanda alla lex specialis la fissazione dei criteri per la formazione della graduatoria. La norma regolamentare, dunque, non è stata violata. In ogni caso, è principio consolidato che l’amministrazione possa rimettere alla commissione la fissazione dei criteri, con l’unico vincolo che essi siano determinati prima dell’avvio delle operazioni valutative.
Quanto al dedotto vulnus dell’anonimato, la Corte osserva che la commissione ha specificato i criteri nella seduta del 9 giugno 2021, qualificata come “prima seduta preliminare”, e dunque prima dello svolgimento delle prove del 15 e 16 giugno. L’operato è coerente con l’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, che impone alle commissioni di stabilire i criteri e le modalità di valutazione alla prima riunione. Irrilevante è il richiamo, nel verbale, a una precedente riunione del 28 gennaio 2021, poiché gli incombenti del 9 giugno si sono tradotti in una complessiva rinnovazione delle operazioni preliminari.
Il Collegio aggiunge che il principio di preventiva fissazione dei criteri va letto in funzione della trasparenza: esso mira a evitare che i criteri siano orientati ex post a favore o a danno di alcuni concorrenti. È pertanto legittima la determinazione dei criteri anche dopo l’effettuazione delle prove, purché prima della loro concreta valutazione. Il riferimento normativo alla “prima riunione” va inteso come la prima riunione successiva all’espletamento delle prove e comunque tale da consentire la fissazione dei criteri prima che i commissari abbiano preso visione degli elaborati. Nel caso di specie i criteri sono stati fissati prima delle prove.
Quanto alla genericità, il TAR ritiene i criteri sufficientemente analitici e puntuali, idonei a giustificare la scelta finale. Richiamato l’insegnamento secondo cui alla commissione va riconosciuta ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri, con sindacato limitato alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, il Collegio conferma la coerenza dei criteri con l’oggetto delle prove. L’infondatezza delle censure travolge anche i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente si è limitato a estendere i motivi agli atti medio tempore depositati. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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