Budget sanitario e tetti interregionali: improcedibilità parziale e istruttoria (TAR Lombardia n. 1612 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la situazione soggettiva azionata sia rimasta integralmente soddisfatta per effetto di sopravvenienze processuali. Ove residuino profili di contenzioso sugli atti impugnati e permanga una parziale insoddisfazione dell’unitario interesse legittimo alla corretta programmazione sanitaria, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non cessata la materia del contendere. Il giudice amministrativo, quando non siano chiari l’operatività dei tetti di sistema interregionali, le reciproche interferenze tra accordi e l’effettiva incidenza degli abbattimenti sul budget di struttura, dispone istruttoria chiedendo alla Regione chiarimenti, senza che ciò integri postuma la motivazione dell’atto.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata e convenzionata con il servizio sanitario lombardo ha impugnato la D.G.R. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, recante le regole di sistema per il 2023, nella parte in cui ancora il budget sanitario al valore della produzione finanziata nel 2019 e disciplina la negoziazione delle prestazioni rese a pazienti residenti in altre regioni. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del finanziato 2019, perché storicizzerebbe tagli di spesa applicati dal 2014 in forza di una precedente delibera già annullata in sede giurisdizionale, e l’eccesso di potere per la sovrapposizione di tetti variabili e inconciliabili che renderebbe impossibile la programmazione aziendale.
Con motivi aggiunti del 7 luglio 2023 la società ha esteso l’impugnazione agli atti esecutivi di determinazione del budget individuale e allo schema di contratto approvato dall’ATS. In vista dell’udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse su alcuni motivi relativi al budget 2023; la Regione ha eccepito la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, contestando nel resto la fondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza. La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere; il Tribunale ritiene invece di dover pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. Il richiamo è all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e al precedente TAR Lombardia, Milano, V, n. 3041 del 2023: la cessazione esige la integrale soddisfazione della situazione soggettiva, mentre nella specie residuano profili di contenzioso e permane una parziale insoddisfazione dell’unitario interesse legittimo alla corretta programmazione sanitaria.
La decisione adotta lo strumento processuale della sentenza non definitiva, resa ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., trattenendo la causa in decisione dopo l’udienza del 22 aprile 2024. Residua l’esame del quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si avversano le regole di negoziazione per le prestazioni destinate ai pazienti non lombardi.
La ricorrente sostiene che, a seguito dell’art. 1, comma 492, legge n. 178/2020, dal 2023 la Regione abbia introdotto un nuovo meccanismo di rimborso fondato su accordi bilaterali con le regioni confinanti, prevedendo che gli effetti economici ricadano sulle strutture erogatrici. Alla base del tetto di struttura, pari al finanziato 2019, si aggiungerebbero così tetti di sistema regionali per Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, con una sovrapposizione che renderebbe incomprensibile il budget assegnato.
Il Collegio rileva che, allo stato e all’esito della discussione orale, è stato sottoscritto l’accordo con la sola Emilia Romagna e non con Veneto e Piemonte. Permangono perciò interrogativi sull’attuale operatività dei tetti interregionali e sulle reciproche interferenze; non è stato chiarito se la struttura abbia subito abbattimenti in applicazione dei contestati tetti.
Da qui la necessità di istruttoria. Il Tribunale chiede alla Regione chiarimenti sullo stato degli accordi e sulle conseguenze della mancata sottoscrizione, sull’esistenza di meccanismi compensativi tra i diversi tetti e sulla misura delle regressioni eventualmente subite dalla ricorrente. Si richiede inoltre la rappresentazione del sistema di remunerazione vigente fino al 2023 e di quello introdotto dalla delibera. La relazione, da depositarsi entro trenta giorni, non può integrare postuma la motivazione. Il P.Q.M. dichiara il ricorso in parte improcedibile, in parte lo rigetta e nel resto dispone gli incombenti, fissando l’udienza del 24 settembre 2024 e riservando le spese al definitivo.
Nota della Redazione
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