Budget sanitario vincolato e sindacato sul contratto integrativo (TAR Sicilia n. 2293 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di programmazione della spesa sanitaria, la determinazione degli aggregati di spesa e dei criteri di quantificazione dei budget spetta alla Regione, mentre all’azienda sanitaria compete la contrattazione con le strutture private convenzionate entro i tetti di spesa invalicabili. La fase di contrattazione non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica, ma costituisce ripartizione delle risorse disponibili in base ai trasferimenti regionali. Ne deriva che il contratto integrativo di budget è atto a contenuto vincolato e che le censure rivolte agli aspetti vincolati sono inammissibili ove non siano stati impugnati i decreti regionali presupposti. L’impiego del fondo perequativo è espressione di discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Le strutture specialistiche ricorrenti hanno impugnato i contratti integrativi sottoscritti il 19 marzo 2019 con l’azienda sanitaria provinciale, con i quali, in attuazione dell’art. 8 del D.A. n. 2087/2018, è stato assegnato un budget integrativo per le prestazioni erogate in misura eccedente il quantitativo acquistato. Hanno impugnato altresì la deliberazione aziendale che ha preso d’atto dei contratti extra budget per l’anno 2018 e gli atti connessi.
Le ricorrenti avevano già gravato davanti al TAR gli atti presupposti, ovvero il decreto assessoriale di determinazione degli aggregati di spesa e i contratti budget per il 2018. Con il nuovo ricorso hanno dedotto l’illegittimità derivata dai medesimi vizi, l’illegittimità della procedura di contrattazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per mancata rinegoziazione dei budget e la violazione dei principi di parità di trattamento e di concorrenza, contestando infine l’assegnazione una tantum e il mancato impiego del fondo perequativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il sistema bifasico della spesa sanitaria. Alla Regione spetta determinare il budget annuale complessivo e ripartirlo tra le aziende; a queste ultime è affidato il compito di contrattare con le strutture private il volume massimo di prestazioni e il corrispettivo preventivato, nel rispetto dei limiti invalicabili dei tetti regionali e provinciali. Il quadro è fissato dagli artt. 8-quinquies e ss. del d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 28, comma 6, della l.r. n. 2/2002, che impone la negoziazione preventiva nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione.
La funzione programmatoria regionale ha carattere autoritativo. La fissazione dei limiti di spesa risponde a esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, tanto più rilevanti per una Regione con significativi disavanzi sanitari, come richiamato da Cons. Stato, Sez. III, n. 7619 del 2023.
Il Collegio qualifica la contrattazione come ripartizione delle risorse disponibili, non come scambio di mercato. L’azienda sanitaria non può discostarsi dalle direttive regionali per assegnare budget maggiorati o personalizzati sulla base di criteri non approvati dalla Regione, secondo il richiamo a C.G.A.R.S. n. 438 del 2023.
Su questa base il ricorso, in quanto rivolto a censurare il contratto budget senza impugnare i decreti regionali di quantificazione degli aggregati, è dichiarato inammissibile per le doglianze sugli aspetti vincolati; i primi quattro motivi sono rigettati stante la natura vincolata dell’attività contestata. Il quinto e il sesto motivo sono infondati, perché l’uso del fondo perequativo è ampiamente discrezionale e funzionale a evitare maggiori esborsi, secondo il rinvio a TAR Sicilia, Catania, n. 876/2024. L’istanza istruttoria è ritenuta esplorativa e non accolta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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