Silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica per infrastruttura di teleradiocomunicazioni (TAR Calabria n. 1258 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, senza che possa essere attivato un autonomo procedimento edilizio. Decorso il termine perentorio previsto dal comma 10 senza che sia comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo, l’istanza si intende accolta e si forma il silenzio assenso, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto. Il titolo così formatosi ricomprende anche le opere accessorie rappresentate nel progetto allegato all’istanza. Decorso il termine, l’amministrazione perde il potere di provvedere in via espressa: il diniego tardivo è illegittimo e la possibilità di incidere sugli effetti del silenzio assenso è circoscritta all’esercizio dei poteri di autotutela, subordinatamente al positivo riscontro di ragioni di pubblico interesse.
Il Fatto
La società ricorrente ha depositato in data 21 febbraio 2023, presso lo sportello unico del Comune di Mileto, l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una infrastruttura di teleradiocomunicazioni. Ha poi acquisito l’autorizzazione sismica regionale, il parere positivo dell’ARPACAL e, in data 9 maggio 2023, l’autorizzazione comunale alla realizzazione dell’impianto, comunicando quindi l’inizio dei lavori.
Con una serie di atti successivi, culminati nella sospensione dei lavori del 20 giugno 2023, il Comune ha manifestato l’intenzione di precludere l’intervento, richiedendo una rimodulazione e un nuovo parere dell’ARPACAL in ragione della presenza di vincoli geomorfologici di Classe 3. Con provvedimento del 19 settembre 2023 il Comune ha comunicato che non sussistevano le condizioni per il rilascio del provvedimento conclusivo unico. La società ha impugnato gli atti con ricorso e motivi aggiunti, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune: sia l’atto di sospensione dei lavori sia il successivo diniego hanno contenuto sicuramente lesivo e sono quindi impugnabili.
Nel merito, la censura dirimente attiene alla formazione del silenzio assenso. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, che delinea un procedimento ispirato al principio di concentrazione procedimentale e assistito da una rigida scansione temporale. Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il procedimento di installazione costituisce un procedimento unico nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, con esclusione dell’applicazione della normativa generale di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato, sez. VI, n. 10621 del 2022).
Nel caso concreto, l’istanza è stata presentata il 21 febbraio 2023, mentre l’atto di sospensione è intervenuto solo il 20 giugno 2023, quando il termine era già decorso. In sede procedimentale non è stata rilevata alcuna carenza documentale ai sensi dell’art. 44. Non sussistono pertanto elementi ostativi alla formazione del silenzio assenso, che costituisce titolo abilitativo.
Il Collegio precisa che l’autorizzazione ricomprende anche le opere accessorie, inclusi i muri di sostegno, perché rappresentate nel progetto allegato all’istanza. Quanto al provvedimento del 19 settembre 2023, non può essere inteso come revoca dell’autorizzazione, mancandone i presupposti di legge: esso si atteggia a mero diniego tardivo. Una volta decorso il termine, l’amministrazione perde il potere di provvedere in via espressa e può incidere sugli effetti del silenzio assenso solo mediante autotutela. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.