Concessione balneare scaduta: nessun interesse a impugnare il bando (Cons. Stato n. 71 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una concessione demaniale marittima irrimediabilmente scaduta, e per tale aspetto coperta da giudicato interno, è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale a contestare le vicende relative all’area demaniale. L’eventuale annullamento della procedura selettiva non gli arrecherebbe alcun vantaggio giuridico, non potendo egli invocare alcun regime di proroga né alcun titolo per permanere nell’area. L’appello proposto dal concessionario scaduto è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., restando irrilevante l’esame nel merito dei motivi.

Il Fatto

Roma Capitale, con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2020, aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di concessioni demaniali marittime sul litorale del Municipio X, comprensiva del lotto n. 37, area in precedenza concessa a una società.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7845 del 28 giugno 2022, aveva in parte accolto il ricorso di quella società, annullando il bando per difetto del Piano di Utilizzo degli Arenili, e respinto le domande di estensione della concessione. Un’altra società, risultata prima nella graduatoria per il lotto n. 37, propose opposizione di terzo: il TAR, con sentenza n. 21057 del 2024, l’accolse e respinse integralmente il ricorso originario. La concessionaria scaduta ha quindi proposto appello, chiedendone la riforma.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione, sollevata dall’amministrazione e dall’opponente, di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse. La concessione dell’appellante era scaduta da tempo, e tale circostanza costituiva ormai un fatto processualmente acclarato con efficacia di giudicato interno.

Il Collegio ha ricostruito i passaggi: la sentenza n. 21057/2024 aveva stabilito la scadenza della concessione al 31 dicembre 2021; la precedente sentenza n. 7845/2022, sulla quale si era formato il giudicato interno, ne aveva comunque fissato la scadenza al 29 giugno 2022, in virtù della sola conservazione ex art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, mentre era stata respinta la domanda di estensione ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 e dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020. Tali statuizioni non erano state impugnate e non erano più revocabili.

Da ciò la conseguenza: l’appellante era un’occupante sine titolo dell’area, non aveva partecipato a nessuna procedura competitiva, né nel 2020 né nel 2025, e l’accoglimento dell’appello non le avrebbe arrecato alcun beneficio. Roma Capitale aveva peraltro già riattivato l’istruttoria e assegnato la concessione del lotto n. 37 all’appellata.

La Sezione ha richiamato il proprio orientamento sulla sovrapponibile vicenda del litorale di Ostia (Cons. St., sez. VII, n. 3951 del 2025), secondo cui il titolare di concessione scaduta, anche se continua a detenere materialmente l’area, è privo di stabile collegamento con essa e non è legittimato a contestarne le vicende.

Quanto alla determina che consentiva la prosecuzione temporanea dell’attività per la stagione 2025, il Collegio l’ha ritenuta priva di attitudine a fondare un interesse alla reviviscenza degli effetti dell’annullamento del bando del 2020. L’appello è stato quindi dichiarato inammissibile, con esame nel merito assorbito e compensazione integrale delle spese, restando il contributo unificato a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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