Buona condotta e diniego di autorizzazione: rilevano condanne non definitive (TAR Emilia-Romagna n. 390 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il requisito della buona condotta di cui all’art. 11 R.D. n. 773/1931 non richiede un giudizio di pericolosità sociale né la definitività delle condanne penali. L’Amministrazione dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale e deve indicare gli aspetti concreti posti a fondamento del giudizio di non affidabilità, con motivazione adeguata. Il giudizio di segno negativo deve essere attuale e prognostico e può fondarsi non solo su fatti costituenti reato ma anche su condotte non penalmente rilevanti. Plurime condanne, anche non definitive, distribuite su un lungo arco temporale, giustificano il diniego quando non siano allegati elementi idonei a dimostrare l’inversione della tendenza a delinquere.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Rimini gli ha inibito, per esigenze di pubblica sicurezza, l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, in relazione a una s.c.i.a. presentata nel gennaio 2019.

L’Amministrazione ha escluso il possesso del requisito della buona condotta rilevando plurime condanne riportate dal ricorrente nell’arco temporale 2008-2020, alcune non definitive, per reati di diversa natura, tra cui guida in stato di ebbrezza, furto, riciclaggio e omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre a un avviso orale. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando insufficiente motivazione, risalenza delle condanne, necessità di attualizzare la pericolosità e richiesta di definitività della condanna. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 11 TULPS e ne ricava che l’Amministrazione è tenuta a verificare se manchi la buona condotta per la commissione di fatti che, pur non costituendo reato, non rendano il richiedente meritevole della licenza. Non occorre, in proposito, un giudizio di pericolosità sociale.

L’Amministrazione deve però indicare gli aspetti concreti che fungono da presupposti del giudizio di non affidabilità, con motivazione adeguata e idonea a sorreggere un giudizio attuale e prognostico di segno negativo. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, n. 440 del 2019.

Il potere discrezionale dell’Autorità di P.S. è ampio, in funzione della pericolosità dell’attività autorizzata e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, come affermato da T.A.R. Campania Napoli, sez. V, n. 5720 del 2022. La valutazione può fondarsi anche su condotte non penalmente rilevanti, secondo T.A.R. Campania Napoli, sez. V, n. 1001 del 2020.

Nel caso concreto il complesso delle circostanze evidenziate — le plurime condanne, non certo lievi, anche se non tutte definitive — descrive un quadro che sostiene la carenza del requisito della buona condotta, per l’evidente tendenza a delinquere e la scarsa affidabilità del ricorrente. Assume rilievo la circostanza che alcune condanne riguardino reati inerenti la guida di autoveicoli, cioè un ambito connesso all’attività che il ricorrente vorrebbe esercitare.

Il giudizio prognostico risulta attualizzato: il ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare l’inversione della tendenza a delinquere protrattasi per l’intero arco temporale esaminato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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