Ottemperanza alla sentenza sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2706 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, integrano i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e impongono l’accoglimento della domanda di esecuzione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, è parametrata all’interesse legale e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
Il Fatto
Le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, come attestato dalla certificazione di passaggio in giudicato.
Le ricorrenti chiedono inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con mero atto di stile e la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
La sentenza azionata è stata notificata all’amministrazione e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione. Su queste basi il Tribunale accoglie la domanda e ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio designa sin d’ora quale Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte ricorrente compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente ed entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ne ravvisa i presupposti, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative, e reputa equo il parametro dell’interesse legale, ora esplicitamente richiamato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. alla stregua delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Le astreintes, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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