Buoni fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso spettano al superstite (ABF Collegio di Roma n. 3628 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite ha diritto di ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo anche in caso di morte di uno o più degli altri cointestatari. Ai buoni postali fruttiferi, quali titoli di legittimazione e non titoli di credito, non si applica la disciplina dettata per i libretti di risparmio postale in tema di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. L’intermediario non può subordinare la liquidazione al perfezionamento della pratica di successione né opporre al cointestatario superstite un accordo transattivo intervenuto tra gli eredi, al quale egli sia rimasto estraneo. La riscossione da parte del superstite non incide sulla spettanza interna del credito, restando salvi i rapporti tra cointestatari ed eredi.

Il Fatto

Il ricorrente agiva innanzi all’ABF per ottenere l’accertamento del diritto all’incasso di un buono fruttifero postale emesso su richiesta di un soggetto poi deceduto, con beneficiari il sottoscrittore, il ricorrente stesso e un ulteriore soggetto, e recante la clausola di pari facoltà di rimborso. L’intermediario aveva più volte rifiutato il pagamento, dapprima perché sul frontespizio del titolo era indicata una data di nascita diversa da quella del ricorrente, poi perché pendeva un giudizio di impugnazione del testamento del cointestatario defunto.

Definito il contenzioso ereditario con una transazione, l’intermediario mutava la propria posizione: ammetteva superata la questione del refuso anagrafico, ma subordinava il rimborso al perfezionamento della pratica di successione e al rilascio della quietanza congiunta di tutti gli eredi. Il ricorrente replicava di agire non come erede, bensì come cointestatario superstite del buono, estraneo all’accordo transattivo e titolare di un diritto autonomo all’intera somma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha qualificato la posizione del ricorrente come quella di cointestatario superstite del buono assistito dalla clausola di pari facoltà di rimborso, escludendo che egli agisse in qualità di erede. Da qui l’irrilevanza dell’accordo con cui gli eredi avevano ripartito la massa ereditaria: il ricorrente non vi aveva preso parte e l’accordo non poteva essergli opposto dall’intermediario.

Il percorso argomentativo muove dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 22747 del 10.10.2019, che ha affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario ha diritto di riscuoterli anche in caso di decesso degli altri. Il Collegio ha ribadito l’inapplicabilità ai buoni dell’art. 187 d.P.R. n. 156/1973, dettato per i libretti di risparmio postale, che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto: la diversa natura dei due strumenti impedisce l’estensione analogica.

La distinzione riposa sulla qualificazione dei buoni come titoli di legittimazione, che identificano l’avente diritto alla prestazione senza incorporare un diritto cartolare. Ammettere che il debitore possa rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, vanificherebbe la funzione assegnata dall’ordinamento a tali titoli.

Il Collegio ha poi richiamato l’orientamento della Cassazione a partire dalla sentenza n. 24639/2021, confermato da Cass. civ., sez. I, n. 3321 del 2023 e da Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4280/2022. Il rimborso a vista all’intestatario superstite non interferisce con la spettanza del credito, perché chi ha riscosso resta tenuto nei rapporti interni verso gli eredi del cointestatario defunto. La soluzione è stata tenuta distinta da quella del conto corrente cointestato, dove l’art. 48, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 impone il blocco della sola quota caduta in successione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto al rimborso del buono. La domanda di rimborso delle spese di assistenza legale è stata parimenti accolta, liquidando euro 300,00 sulla scorta della decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 12.05.2025, oltre al rimborso del contributo di euro 20,00 e alla refusione delle spese della procedura in favore della Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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