Cessione del credito risarcitorio e pagamento al cedente dopo la notifica (Cass. civ. Sez. III n. 2299 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cessione del credito al debitore ceduto determina la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio: il debitore che, dopo tale notifica, esegua il pagamento nelle mani del cedente non è liberato, poiché è nelle condizioni di conoscere a chi debba essere effettuato il pagamento. Il giudice di merito, pur libero nell’interpretazione della domanda, non può confondere la causa della cessione con il suo oggetto, scambiando il debito del cedente verso il cessionario con il credito ceduto, né desumere dall’esistenza di quel debito l’inesistenza dell’azione del cessionario verso il debitore ceduto.
Il Fatto
Il danneggiato, a seguito di un sinistro che ha coinvolto la sua vettura, ha preso a noleggio un veicolo sostitutivo dalla società di noleggio, contraendo verso quest’ultima un debito di 960,00 euro. Per estinguerlo, ha ceduto alla società di noleggio parte del credito risarcitorio vantato verso la compagnia assicurativa del danneggiante, credito che la compagnia ha poi liquidato direttamente al danneggiato.
La cessionaria ha chiesto inutilmente alla compagnia il pagamento della quota ceduta e ha agito davanti al Giudice di Pace, in subordine nei confronti del cedente, anche per le spese di recupero. La domanda è stata rigettata sul presupposto della inammissibilità della cessione di credito futuro e del frazionamento del credito. Il Tribunale di Roma, in appello, ha qualificato la cessione come avente ad oggetto il costo del noleggio, escludendo ogni obbligo della compagnia verso la cessionaria e individuando nel solo cedente il soggetto obbligato. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la ratio della decisione impugnata, che aveva identificato nell’importo del noleggio l’oggetto della cessione. Il ragionamento del Tribunale è giudicato illogico: equivale ad affermare che il debitore, per pagare il proprio debito, abbia ceduto il debito stesso. Si tratta di uno scambio tra concetti giuridici fondamentali, dei quali il giudice di merito deve avere per presupposta la conoscenza.
Il Collegio distingue nettamente la causa dall’oggetto dell’atto: il debito verso la società di noleggio costituisce la causa della cessione, fatta a scopo solutorio; oggetto della cessione è invece il credito che il cedente vanta verso la compagnia assicurativa. Accertata questa distinzione, la motivazione del Tribunale risulta insufficiente a spiegare perché dalla premessa della cessione a scopo di pagamento del noleggio discenda l’inesistenza dell’azione della cessionaria verso il debitore ceduto.
Il secondo motivo della cessionaria, incentrato sulla violazione degli artt. 1260 e 1264 cod. civ., è parimenti accolto. Poiché la cessione era stata notificata prima del pagamento, la compagnia assicurativa era consapevole della modificazione soggettiva del rapporto e non poteva dirsi all’oscuro del soggetto legittimato a ricevere la prestazione. Il pagamento effettuato al cedente è dunque pagamento al creditore ormai diverso da quello originario.
Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento per le spese di recupero, è dichiarato assorbito, giacché l’eventuale condanna del debitore ceduto renderebbe inutile quella del cedente. Identica sorte seguono i motivi del ricorso del cedente: il primo e il secondo, coincidenti con quelli accolti della cessionaria per violazione dell’art. 1264 cod. civ. e per motivazione contraddittoria, sono accolti; il terzo, sulla prova del danno da fermo tecnico, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma.
Nota della Redazione
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