Buoni fruttiferi postali serie AA2: prescrizione decennale e competenza ABF (ABF Collegio di Roma n. 3629 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali rientrano nella cognizione dell’ABF, poiché il risparmio postale è disciplinato dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili, e ad essi non si estende la nozione di prodotto finanziario difettando l’elemento del rischio di perdita del capitale. Per i titoli della serie AA2, emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000 e non ancora prescritti alla sua entrata in vigore, la prescrizione del diritto al rimborso di capitale e interessi decorre dalla scadenza del titolo e matura in dieci anni, ai sensi dell’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000. La ricevuta di richiesta del valore di rimborso, priva di data certa e di attestazione della volontà di rimborso, non costituisce atto interruttivo della prescrizione.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria di due buoni fruttiferi postali della serie AA2, chiede all’intermediario il rimborso dei titoli. Nel novembre 2024 le viene riferito che i buoni erano scaduti e prescritti; il reclamo proposto il 23.11.2024 è rigettato il 28.11.2024. La ricorrente deduce di non aver ricevuto nel 2022 alcuna informazione sulla scadenza e sulla prescrizione e che i titoli non recavano la data di scadenza.

L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia dell’ABF, trattandosi di prodotti finanziari sottratti alla disciplina della trasparenza bancaria, e l’incompetenza temporale, vertendosi su operazione anteriore al sesto anno precedente il ricorso. Nel merito oppone la prescrizione decennale maturata il 01.05.2018 ed esclude valore interruttivo alla ricevuta rilasciata nel 2022.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sulla competenza per materia richiama l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144/2001, che assoggetta il risparmio postale alle norme del testo unico bancario ove applicabili, e la lettura dell’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. che esclude i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari dalla categoria dei prodotti finanziari. Il buono difetta dell’elemento del rischio di investimento, sicché non è assimilabile in senso tecnico a un prodotto finanziario.

Quanto alla competenza temporale, il Collegio applica il principio del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21 marzo 2022: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella del rifiuto del rimborso, avvenuto entro il sesto anno antecedente il ricorso.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina: il D.M. 29.03.2001 prevede la liquidazione dei titoli AA2 al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; l’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 fissa la prescrizione decennale dalla scadenza; la norma transitoria dell’art. 10, comma 2 estende tale regime ai titoli già emessi e non ancora prescritti. Richiama il Collegio di coordinamento n. 6196 del 24 maggio 2024, secondo cui la previsione negoziale sulla decorrenza non può prevalere sulla previsione legale, in applicazione dell’art. 2936 c.c., e le conformi Cass. n. 19243 del 7 luglio 2023 e Cass. n. 23006 del 28 luglio 2023. Osserva inoltre che ai sensi dell’art. 2935 c.c. la sola ignoranza del titolare non sospende il termine.

Applicando tali principi, la sottoscrizione del 30.04.2001 con scadenza al 31.12.2008 comporta la decorrenza della prescrizione dal 01.01.2009 e la maturazione al 31.12.2018. La richiesta scritta di rimborso è intervenuta solo il 23.11.2024, oltre il termine, e la ricevuta del 2022 è comunque successiva alla maturazione. Il Collegio rigetta così il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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