Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 767 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritti prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata, trova applicazione l’art. 125-sexies TUB nella versione vigente alla data di sottoscrizione, richiamata dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. I costi recurring sono rimborsati secondo il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione pattizia; i costi up front, in assenza di una diversa clausola, si riducono secondo il metodo progressivo degli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Le imposte e gli oneri erariali non sono retrocedibili, perché afferiscono a un obbligo di diritto pubblico cui l’intermediario adempie come sostituto d’imposta. Le spese di assistenza professionale sono ristorabili solo se il ricorrente dimostra che la presenza del legale è stata resa necessaria da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario, oppure dalla particolare difficoltà delle questioni.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel gennaio 2016 un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente nel dicembre 2021, in corrispondenza della rata n. 68 su 120. Esperita senza esito la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna dell’intermediario al rimborso pro quota degli oneri non maturati, quantificati in 1.349,39 euro, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB. In via subordinata ha invocato, per i costi up front, il criterio della curva degli interessi indicato dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019. Ha chiesto inoltre interessi legali dal reclamo, rimborso delle spese di assistenza difensiva e del contributo di 20 euro.

L’intermediario ha resistito sostenendo che il contratto, anteriore al 25 luglio 2021, resta soggetto alla disciplina vigente all’epoca, che non consentiva il rimborso indifferenziato dei costi up front; ha aggiunto che le voci ristorabili erano già state rimborsate nel conteggio estintivo e ha richiamato la sentenza C-555/21 della CGUE. Ha quindi concluso per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha innanzitutto inquadrato la fattispecie: dalla estinzione anticipata deriva, per l’art. 125-sexies TUB, il diritto del finanziato alla riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Poiché il finanziamento è stato estinto nel dicembre 2021 e il contratto risale al gennaio 2016, si applica la disciplina vigente alla sottoscrizione, richiamata dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, con espressa salvezza delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Il Collegio ha poi confermato la continuità con il Collegio di coordinamento n. 26525/2019: criterio di proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diversa pattuizione; curva degli interessi per quelli up front. Ha ribadito che le imposte e oneri erariali non sono retrocedibili, trattandosi di adempimenti di diritto pubblico in cui l’intermediario opera come sostituto d’imposta, e che la fattispecie è assimilabile al recesso, per il quale l’art. 125-ter TUB esclude espressamente la rimborsabilità delle imposte.

Nel caso concreto il Collegio ha qualificato come up front sia le spese di istruttoria sia le provvigioni dell’intermediario del credito, perché riferite ad attività esaurite con l’erogazione del finanziamento. Applicando la curva degli interessi, ha determinato un rimborso di 63,03 euro per le spese di istruttoria e di 532,49 euro per le provvigioni, per un totale di 595,52 euro. Ha precisato che l’importo non coincide con la richiesta attorea, calibrata interamente sul pro rata temporis. All’accoglimento consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 5304/2013.

Quanto alle spese di assistenza professionale, il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025: il relativo danno è risarcibile secondo le regole di diritto comune, la domanda è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, ma il ricorrente deve provare che l’assistenza è stata resa necessaria da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario o dalla difficoltà delle questioni. Nel caso di specie la richiesta è stata respinta, perché formulata in modo generico, priva di documentazione e in assenza di comportamenti ostruzionistici o di questioni complesse.

Il Collegio ha respinto anche le ulteriori domande: quella sulle quote insolute, non supportata dalle buste paga attestanti l’addebito, e quella sulla commissione di estinzione anticipata, di cui il ricorrente contestava solo l’assenza di giustificazione oggettiva senza censurarne la quantificazione. In proposito ha richiamato il principio del Collegio di coordinamento n. 5909/20: l’equo indennizzo previsto in contratto entro le soglie di legge è dovuto, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che nel caso concreto è privo di oggettiva giustificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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