Rischio esterno non coperto da indennizzo ex art 126-septiesdecies TUB (ABF Collegio di Bologna n. 1599 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento dell’intermediario all’obbligo di chiusura di un deposito titoli e del relativo conto di regolamento non è imputabile alla banca quando dipende da cause esterne alla sua sfera di controllo, quali i provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità di vigilanza estera sulle quote di un fondo che ne impongono la sospensione di sottoscrizione e rimborso. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 126-septiesdecies, comma 2, TUB, mancando un inadempimento imputabile. Non integra condotta opaca la mancata comunicazione al cliente delle ragioni dell’impedimento, quando il modulo del servizio di trasferimento standardizzato pone a carico della banca ricevente l’onere di informare il cliente sugli strumenti per i quali il trasferimento non è stato possibile.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario di un deposito titoli e del relativo conto di regolamento acceso presso un intermediario, chiedeva la chiusura del rapporto con liquidazione degli strumenti finanziari, trasferimento del controvalore su un conto acceso presso altra banca e rilascio della certificazione delle minusvalenze. Nonostante i solleciti, il rapporto non veniva chiuso.

L’intermediario si difendeva eccependo che la nuova banca aveva accettato il trasferimento solo per parte degli strumenti, escludendo le quote di un fondo sottoposto a provvedimenti restrittivi dell’autorità di vigilanza francese, che ne avevano imposto la sospensione di sottoscrizione e rimborso. Il ricorrente insisteva sul diritto alla chiusura e invocava un indennizzo di 5.000 euro ex art. 126-septiesdecies TUB.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella verifica dell’imputabilità all’intermediario del mancato adempimento all’obbligo di chiusura dei rapporti e, di riflesso, della sussistenza dei presupposti per l’indennizzo richiesto. La resistente fondava la propria difesa sul cd. factum principis, cioè sull’esistenza di un provvedimento di un’autorità pubblica che rendeva oggettivamente impossibile la liquidazione delle quote del fondo.

Il Collegio rileva anzitutto un profilo istruttorio: il ricorrente riportava una presunta risposta della nuova banca alle contestazioni della resistente, senza però produrre alcuna documentazione attestante tale scambio. La circostanza resta quindi sfornita di riscontro probatorio.

Sul piano sostanziale, il Collegio ritiene che l’inadempimento all’obbligo di chiusura sia dipeso da cause esterne alla sfera di controllo dell’intermediario. Le quote del fondo non erano rimborsabili né sottoscrivibili per effetto dei provvedimenti dell’AMF, e la loro collocazione presso il nuovo intermediario dipendeva dalla disponibilità di quest’ultimo ad accettarle.

Il Collegio esclude altresì una condotta opaca della resistente verso i clienti. Nel modulo di richiesta del servizio di trasferimento standardizzato era infatti precisato che spettava alla nuova banca comunicare al cliente gli strumenti per i quali il trasferimento non era stato possibile, indicando le ragioni dell’inadempimento. L’onere informativo era quindi allocato in capo alla banca ricevente, non a quella trasferente.

In assenza di un inadempimento imputabile, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’indennizzo ex art. 126-septiesdecies, comma 2, TUB. A ciò aggiunge un ulteriore rilievo: la stessa applicabilità della norma al caso concreto è dubbia, non essendo chiaro se il ricorrente abbia inteso avvalersi del servizio di trasferimento, posto che la richiesta di chiusura del conto risultava indirizzata all’intermediario resistente e solo per conoscenza alla nuova banca. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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