Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e irrilevanza del foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3237 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali della serie AA1, istituiti con DM Tesoro del 19 dicembre 2000, il diritto al rimborso di capitale e interessi si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla scadenza del titolo, per effetto dell’art. 8 del DM 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie già emesse e non ancora prescritte. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione allorché venga richiesto il pagamento. Resta fermo l’obbligo dell’intermediario di consegnare il foglio informativo fino a quando il diritto al rimborso non sia prescritto, ma l’eventuale domanda risarcitoria deve essere proposta espressamente dal ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di un buono fruttifero postale di € 1.000,00 emesso il 9.03.2001, chiedeva la riscossione del titolo, riportante la sola dicitura “a termine”. L’intermediario opponeva il rifiuto per intervenuta prescrizione. La ricorrente si rivolgeva all’ABF lamentando la violazione degli obblighi informativi, poiché il buono era privo di elementi dai quali evincere la data di scadenza e la durata, e contestando l’omessa consegna del foglio informativo. Chiedeva quindi il rimborso del capitale maggiorato degli interessi.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, per essere i buoni sottoscritti prima del limite temporale di competenza, e ratione materiae, trattandosi di prodotti collocati per conto di altra emittente secondo normativa speciale. Nel merito deduceva che il buono apparteneva alla serie “AA1”, con scadenza a sei anni, e che il diritto era ormai prescritto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di incompetenza. Quanto alla competenza ratione materiae, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5673 dell’8.11.2013, ritiene sussistente la competenza dell’Arbitro nelle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi, sia per la misura dei rendimenti sia per il termine massimo di rimborso. L’eccezione è quindi infondata.

Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza ratione temporis. Secondo le Disposizioni ABF, la competenza è circoscritta alle controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso; tuttavia, per i rapporti sorti prima ma ancora produttivi di effetti, assume rilievo decisiva la causa petendi, distinguendosi tra vizi genetici dell’atto e contestazioni su vicende successive del rapporto (Collegio Milano n. 850/2023). Nel caso di specie la controversia riguarda il diritto al rimborso richiesto con il reclamo, ossia una vicenda successiva alla costituzione del rapporto.

Nel merito, i buoni della serie “AA1” sono stati istituiti con DM Tesoro del 19 dicembre 2000, il cui art. 18 prevede la liquidazione di capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del medesimo decreto ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza del titolo.

Richiamando la Cassazione, sentenza del 7 luglio 2023, n. 19243, recepita dal Collegio di Coordinamento n. 6196 del 24 maggio 2024, il Collegio ricostruisce i termini: il buono, emesso il 9.03.2001, scadeva il 9.03.2007, con prescrizione maturata il 9.03.2017. Poiché il rimborso è stato richiesto solo con il reclamo del 2025, la prescrizione era già intervenuta.

Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio di Coordinamento n. 11113/25 ha affermato che tale omissione non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, decorrente dalla scadenza del titolo, permanendo l’obbligo di consegna fino alla prescrizione. Nel caso concreto, però, la ricorrente ha formulato solo domanda restitutoria, senza alcuna domanda risarcitoria. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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