Truffa online: operazioni autorizzate dal cliente ed esclusione della responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 3256 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, che inserisca personalmente la disposizione e tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate e non rientrano nel regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e dal D.Lgs. n. 11/2010, anche quando il pagatore agisca su indicazione del frodatore, senza la piena consapevolezza della natura della transazione. In tali casi l’intermediario è esonerato dalla prova di corretta autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Resta ferma una possibile responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga dalla documentazione un apporto causale concreto dell’intermediario alla frode, come la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente o il mancato rilievo di indici di frode. L’assenza di elementi idonei a configurare tale responsabilità comporta il rigetto della domanda di rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente, riferisce di essere stato indotto da persone ignote, mediante raggiri di social engineering, a eseguire alcune operazioni nella convinzione di compiere investimenti di trading online. Tra il 31 maggio e il 10 giugno 2025 disponeva quattro operazioni per un totale complessivo di € 39.999,00. Solo in seguito, di fronte alla richiesta di ulteriori somme per presunte imposte e al mancato accredito dei guadagni promessi, si rendeva conto della frode.

Dopo aver sporto denuncia il 25 giugno 2025, presentava reclamo all’intermediario contestando l’accaduto come frode online non attribuibile a sé e lamentando la mancata adozione di adeguati controlli. L’intermediario rigettava la richiesta, rilevando che le operazioni erano state autorizzate dal cliente nel rispetto della SCA. Il ricorrente adiva quindi l’Arbitro chiedendo il rimborso integrale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. È pacifico che il cliente abbia eseguito personalmente le disposizioni, cadendo vittima di un raggiro e seguendo le istruzioni del frodatore. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata; non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla PSD2 e al D.Lgs. n. 11/2010. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, come le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Il Collegio non procede pertanto alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del D.Lgs. n. 11/2010.

Esclusa la responsabilità oggettiva, il Collegio valuta comunque una possibile responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, qualora emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Individua tre fattispecie esemplificative: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode nel caso in cui il blocco delle transazioni avrebbe reso il cliente consapevole della loro natura.

Nel caso concreto, i motivi indicati dal ricorrente consistevano nel ristretto intervallo temporale dei bonifici, nell’elevato importo rispetto al profilo del cliente e nell’internazionalità dei destinatari. Il Collegio osserva che i bonifici furono disposti in giorni diversi nell’arco di circa dieci giorni, con importi variabili e senza caratteristiche di macroscopica anomalia tali da far scattare necessariamente un obbligo di blocco preventivo. Mancavano la concentrazione temporale e la ripetitività che in altri casi hanno indotto i Collegi a riconoscere una responsabilità dell’intermediario.

Il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che le operazioni contestate non fossero in linea con la propria normale operatività. Il Collegio non ravvisa dunque elementi idonei a configurare una responsabilità dell’intermediario e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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