Buoni fruttiferi postali: prescrizione dalla scadenza e responsabilità precontrattuale fuori competenza temporale (ABF Collegio di Palermo n. 3452 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo, al momento dell’acquisto di un buono fruttiferi postali e in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, quando ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. Per i buoni emessi dopo il D.M. 19 dicembre 2000 e prima del D.M. 6 ottobre 2004 la scadenza si fissa alla fine dell’anno solare e da tale data decorrono i dieci anni. Resta salva la possibilità di stigmatizzare l’omissione sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, ma la relativa domanda resta fuori dalla competenza temporale dell’Arbitro se la condotta contestata è anteriore al limite dei sei anni.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un buono fruttiferi postali emesso nel 2001 e a lui cointestato, sottoscritto dal padre, della cui esistenza egli afferma di essere venuto a conoscenza solo in seguito. Il 12.05.2025 ne ha chiesto la liquidazione e l’intermediario ha opposto la prescrizione. Il ricorrente lamenta che all’epoca della sottoscrizione non fu consegnato il Foglio Informativo e che nel corso del rapporto non giunse alcun sollecito sulla scadenza del titolo.
Chiede la liquidazione delle somme maturate fino alla scadenza naturale o, in subordine, il ristoro del capitale investito dal genitore, invocando cause di impedimento all’esercizio dei propri diritti. L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per tempo e, nel merito, l’avvenuta prescrizione decennale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza per materia. I buoni fruttiferi postali non sono prodotti finanziari sottoposti al T.U.F., perché sono incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati: richiama sul punto le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5673/2013 e n. 4656/2022.
Quanto alla competenza temporale, la questione principale resta ammissibile. La causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, per quanto il contratto sia anteriore al limite dei sei anni. Il Collegio richiama la decisione n. 4656/2022 e la pronuncia del Collegio di Napoli n. 12712/22.
Nel merito, dall’esame del titolo emerge che il buono è emesso il 19.03.2001, reca la dicitura “A TERMINE” sul fronte e sul retro, ma non riporta stampigliata la serie AA1, apposta a penna sul retro, né la data di scadenza. Il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione in dieci anni dalla scadenza, e richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 11113/2025: per i buoni successivi a quel decreto e anteriori al D.M. 6 ottobre 2004 la scadenza si colloca alla fine dell’anno solare. Per il titolo in esame la scadenza è fissata al 31.12.2007 e la prescrizione al 31.12.2017. La liquidazione è stata chiesta solo il 12.05.2025, senza atti interruttivi documentati.
La mancata consegna del Foglio Informativo, della quale l’intermediario non dà prova, non impedisce comunque l’eccezione di prescrizione. Richiamando la decisione n. 17814/2019, il Collegio ricorda però che resta salva la possibilità di valorizzare l’omissione sul piano della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento.
La domanda subordinata, avente ad oggetto il capitale investito, viene riqualificata come richiesta risarcitoria, secondo la lettura della decisione n. 2460/2023. Su di essa, tuttavia, il Collegio dichiara la propria incompetenza ratione temporis: la prescrizione è maturata al 31.12.2017 e la condotta contestata, cioè l’omessa consegna dell’informativa, esula dall’ambito temporale di competenza dell’Arbitro. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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