Ricorso ABF contro due intermediari per bonifici distinti: inammissibile (ABF Collegio di Milano n. 1466 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’ABF il ricorrente che contesti due operazioni di pagamento disposte da conti correnti accesi presso intermediari distinti non può cumulare le domande in un unico ricorso. Le violazioni contestate, infatti, non sono comuni a entrambi gli intermediari, ma sono astrattamente imputabili ciascuna al solo intermediario presso cui è operativo il rapporto da cui l’operazione è stata disposta. Ne consegue l’onere di promuovere due distinti ricorsi, uno nei confronti di ciascun intermediario, avendo cura di imputare a ciascuno la contestazione relativa allo specifico servizio di pagamento da questi prestato. In difetto, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha denunciato di essere stato vittima di una frode informatica, asseritamente riconducibile al fenomeno del phishing tramite ricezione di una telefonata truffaldina (vishing), concretatasi nell’esecuzione di due bonifici per un importo complessivo di € 17.000,00. La prima operazione, di € 2.000,00, è stata disposta il 2 settembre 2024 da un conto corrente acceso presso il secondo intermediario convenuto. La seconda, di € 15.000,00, è stata disposta il 5 settembre 2024 da un conto corrente acceso presso il primo intermediario convenuto.
Il ricorrente, disconoscendo gli addebiti, ha chiesto il rimborso dell’intera somma, imputando agli intermediari di non avere impedito la violazione dei propri sistemi informatici, oltre al riconoscimento di un indennizzo per il danno subito. Entrambi gli intermediari hanno sostenuto la regolare esecuzione delle operazioni, evidenziando che i pagamenti sono stati personalmente e volontariamente eseguiti dal ricorrente, con condotta gravemente imprudente, e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nella rimborsabilità della somma sottratta mediante operazioni disconosciute. Richiama il quadro normativo applicabile ratione temporis, ossia il D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD II), che governa entrambi i profili dell’onere probatorio: l’accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni e quello dell’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.
Su questo terreno, però, il Collegio si arresta su un rilievo preliminare di natura processuale. Il ricorrente ha proposto un unico ricorso nei confronti di due intermediari distinti per violazioni che non sono comuni a entrambi, ma imputabili solamente all’uno o all’altro.
La violazione contestata in relazione al bonifico di € 2.000,00 è astrattamente imputabile al solo intermediario presso il quale è operativo il conto dal quale l’operazione è stata disposta. La violazione relativa al bonifico di € 15.000,00 è astrattamente imputabile al solo intermediario dal cui conto sono stati utilizzati i fondi. Le due contestazioni, dunque, non possono essere cumulate in un unico procedimento.
Il Collegio ne trae la conseguenza che, per far valere le proprie pretese davanti all’ABF, il ricorrente ha l’onere di promuovere due distinti ricorsi, uno per ciascun intermediario, imputando a ciascuno la contestazione relativa allo specifico servizio di pagamento prestato. La regola è espressamente ricondotta al consolidato orientamento dello stesso Collegio, richiamato con la citazione di Collegio di Milano, Decisioni n. 8147/2025.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La decisione non esamina nel merito la sussistenza della frode né la condotta delle parti, e non si pronuncia sull’eventuale colpa grave del ricorrente né sull’obbligo di rimborso: la questione resta assorbita dal rilievo procedurale sul corretto esercizio dell’azione davanti all’Arbitro.
Nota della Redazione
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