Buoni fruttiferi postali: prescrizione dalla scadenza e difetto informativo al collocamento (ABF Collegio di Palermo n. 3977 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali, quanto a capitale e interessi, decorre dalla data di scadenza del titolo e non dalla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. Tale regola si applica anche alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto, se i termini previgenti non siano ancora compiuti. La mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. Il difetto informativo contestato con riferimento al solo collocamento del titolo radica la competenza temporale dell’Arbitro al momento dell’acquisto; se tale momento precede il limite del sesto anno antecedente la proposizione del ricorso, la doglianza è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali a termine sottoscritti in data 09.01.2002 per un valore nominale di euro 1.000 ciascuno, chiede il rimborso all’intermediario, che lo nega eccependo l’intervenuta prescrizione. La ricorrente sostiene che il titolo non rechi indicazione della data di scadenza né della serie di appartenenza e lamenta la mancata consegna del foglio informativo al collocamento. Domanda quindi la declaratoria di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi, la condanna al pagamento di euro 2.000 oltre interessi e, in subordine, il risarcimento del danno da asimmetria informativa.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae. Nel merito afferma che i buoni appartengono alla serie AA3, con scadenza al settimo anno successivo all’emissione, e che si sono prescritti dieci anni dopo la scadenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiama i principi del Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/22: l’Arbitro è competente quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, anche se il contratto è stato sottoscritto prima del limite temporale di competenza. La prescrizione costituisce vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto. Quanto alla competenza per materia, il collocamento dei buoni rientra nelle attività richiamate dall’art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, incluse nelle Disposizioni ABF, come ribadito dal Collegio di Coordinamento n. 9321 del 26 settembre 2023.

Nel merito il ricorso è infondato. Dall’esame dei titoli risulta l’emissione al 09.01.2002, la dicitura “a termine”, la serie scritta a mano e l’assenza della data di scadenza. I tassi applicati riconducono i buoni alla serie AA3, di durata dodici anni dall’emissione (corrispondente alla serie ordinaria A3).

Sulla prescrizione, il Collegio richiama l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa il termine decennale dalla data di scadenza per capitale e interessi. Sul dies a quo interviene il Collegio di Coordinamento n. 6196/2024, che richiama le posizioni della Suprema Corte nei provvedimenti nn. 19243/23 e 23006/23: l’interpretazione letterale dell’art. 8 impone di riferire il termine alla data di scadenza del titolo, non alla fine dell’anno solare di cessata fruttuosità. Il principio, espresso per la serie BA, è estensibile ai titoli assimilabili, tra cui quelli recanti l’espressione “al termine dell’anno successivo” (Collegio di Bari, decisione n. 9393/2024). La scadenza è quindi fissata al 09.01.2009 e la prescrizione al 09.01.2019, senza atti interruttivi precedenti.

Sul difetto informativo, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 17814/19 e la decisione n. 11113/25: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo, ferma restando la possibilità di far valere la responsabilità precontrattuale. Poiché la ricorrente circoscrive le contestazioni al solo momento del collocamento del 09.01.2002, la violazione si colloca oltre il limite del sesto anno antecedente la proposizione del ricorso: la doglianza è pertanto inammissibile. Il Collegio non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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