Chiusura del conto per questionario antiriciclaggio non aggiornato e recesso della banca (ABF Collegio di Roma n. 2298 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca è legittimata a recedere e a chiudere un conto corrente a tempo indeterminato quando il cliente non provveda all’aggiornamento del questionario di adeguata verifica della clientela richiesto dalla disciplina antiriciclaggio. Gli artt. 21 ss. d.lgs. n. 231 del 2007 consentono all’intermediario di interrompere ogni rapporto contrattuale in caso di mancata esecuzione dell’adeguata verifica. In ossequio ai canoni di correttezza e buona fede, l’intermediario deve però informare il cliente della necessità di produrre le informazioni richieste e delle conseguenze del mancato completamento. Il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato è comunque consentito, senza obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 1373 c.c., e non legittima pretese risarcitorie per la sola assenza di motivazione, salva la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario con il coniuge di un conto corrente acceso nel 2012, lamenta che la banca abbia estinto arbitrariamente il rapporto nel luglio 2024. La motivazione addotta è la mancanza del questionario antiriciclaggio di uno dei cointestatari. Il ricorrente deduce che la chiusura sarebbe avvenuta senza comunicazione formale e senza rispettare le modalità pattuite, con quattro addebiti RID non andati a buon fine e una conseguente segnalazione negativa in CRIF. Sostiene che la banca avrebbe potuto optare per soluzioni meno drastiche, come la sospensione temporanea del conto.
La banca resiste eccependo di aver inviato ai cointestatari, nel gennaio 2023, il preavviso di scadenza del questionario tramite il servizio Poste Time, regolarmente recapitato, e di aver reiterato la richiesta nell’aprile 2024, avvertendo che il conto sarebbe stato chiuso in caso di inadempimento. Il ricorrente chiede l’accertamento della condotta illegittima, il risarcimento dei danni e la cancellazione delle segnalazioni in CRIF.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’asserita mancanza di comunicazione. La comunicazione versata in atti è datata 11 gennaio 2023 e informa che il questionario era scaduto e che, in caso di mancato aggiornamento, dal giorno 8 aprile 2023 la banca sarebbe stata costretta a procedere alla chiusura unilaterale dei rapporti. Quanto alla consegna, la spedizione tramite il servizio Poste Time risulta recapitata in data 9 febbraio 2023. Il codice univoco della tracciatura coincide con quello del documento, e la data di creazione e l’indirizzo di spedizione concordano con quelli della comunicazione.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi, che in materia analoga (consegna del preavviso di segnalazione in banche dati creditizie) reputa il servizio Poste Time idoneo a fornire la prova dell’avvenuta ricezione (ex plurimis Coll. Roma, dec. n. 2504 del 2023). A ciò si aggiunge che la richiesta di aggiornamento era presente anche negli estratti conto recapitati periodicamente. La consegna del preavviso è dunque provata, così come la conoscenza dell’adempimento e delle sue conseguenze.
Quanto ai tempi, la chiusura è avvenuta nel luglio 2024, oltre dodici mesi dopo la data indicata nel preavviso: la banca ha quindi dato ai ricorrenti ampio margine per compilare la documentazione. Sul piano normativo, gli artt. 21 ss. d.lgs. n. 231 del 2007 legittimano l’interruzione di ogni rapporto contrattuale in caso di mancata adeguata verifica. In ossequio ai canoni di correttezza e buona fede, l’intermediario deve informare il cliente della necessità di produrre le informazioni e delle conseguenze del mancato completamento (Coll. Palermo, dec. n. 4026 del 2025).
Il Collegio ribadisce poi che il recesso unilaterale dai rapporti a tempo indeterminato è ammesso anche in assenza di giusta causa, per evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio (Cass. civ. n. 14436 del 2000, Cass. civ. n. 3296 del 2002 e Cass. civ. n. 16269 del 2004). Il cliente non può avanzare pretese risarcitorie per assenza di motivazione, salva la violazione dei principi di correttezza e buona fede (Collegio di Roma, dec. n. 13035 del 2024). Nel caso di specie le ragioni del recesso sono state esplicitate e il comportamento della banca è conforme ai menzionati canoni.
Infine, non risultano provate né le segnalazioni in banche dati creditizie né i danni lamentati: i documenti allegati riflettono corrispondenza con altri intermediari creditori per il pagamento con bonifico e il cambio IBAN. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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